Vendite promozionali ingannevoli: il caso delle offerte di attrezzature informatiche da parte della DML

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ll Tar accoglie solo in parte il ricorso della società

 

Ci siamo interessati in passato del tema degli “sconti eccezionali e irripetibili”, delle “vendite sottocosto” o “a prezzi stracciati” (leggi scheda Assoutenti ). Una recente sentenza del Tar ci consente di tornare su questo tema.

Nel 2009, l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 70.000 euro (aumentata a 80.000 euro per precedenti violazioni del codice del consumo) nei confronti della DML, responsabile delle offerte di netbook e stampanti presso alcuni punti vendita Trony 1. Nei messaggi su giornali e volantini i prodotti erano stati offerti nell’ottobre del 2007 in quantità limitata e con uno sconto del 25%; ad un mese di distanza, erano stati venduti ad un prezzo inferiore a quello precedente e senza limite di disponibilità.

L’Agcm ha ritenuto scorretta questa pratica, in quanto si sollecita il consumatore ad acquistare in tempi brevi un bene, prospettandogli condizioni particolarmente vantaggiose, e condizionandone così il comportamento.

Il Tar del Lazio ha recentemente esaminato il ricorso della società 2. La difesa della DML si fonda soprattutto sulle caratteristiche dei prodotti in esame, caratterizzati da una rapida obsolescenza e su accordi specifici con i produttori, che garantirebbero “contributi” ai rivenditori proprio per agevolare lo smaltimento dei prodotti obsoleti già acquistati. Il Tar non ha condiviso tali argomentazioni, in quanto gli atti acquisiti nel corso del procedimento di fronte all’Agcm dimostrano che tali accordi sono stati stipulati prima dell’inizio delle promozioni: pertanto la DML avrebbe messo in atto una strategia commerciale ben precisa, anteriore a tutte le promozioni, volta a realizzare successive riduzioni del prezzo di vendita dei prodotti, suscettibili di ampliare progressivamente il numero degli acquirenti.  Né risulta valida in questo caso la tesi della “rapida obsolescenza” dei prodotti, considerata l’esiguità dell’arco temporale intercorrente tra la prima e la seconda offerta.

Il Tar ha peraltro ridotto la sanzione a 50.000 euro in ragione sia dei limitati utili di bilancio conseguiti dalla società nel 2007 sia nell’assenza di rilevanti violazioni del codice del consumo da parte della DML.

 

Se avete casi analoghi da segnalare, telefonate al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) o scrivete a Assoutenti ([email protected]).

12 marzo 2011



1 Vedi il procedimento PS1973 – provvedimento n. 19419 del 2009.
2 Cfr. la sentenza n. 2084 del 2011.