Vendite fuori dei locali commerciali e fidelity card: il caso Megdan

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 Antitrust delibera una sanzione di 50.000 euro

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato una sanzione da 50.000 euro alla Megdan 1, impresa  che svolge attività di commercio al dettaglio mediante telemarketing e vendita porta a porta di vari prodotti: il comportamento dell’azienda è stato ritenuto ingannevole e aggressivo nei confronti dei consumatori.

In base alle numerose segnalazioni di associazioni e da cittadini residenti nel Nord Italia 2, è emerso che Megdam, dal novembre 2011 al novembre 2012, ha svolto un’attività di telemarketing per promuovere una Fidelity Card che, da quanto prospettato, avrebbe consentito di acquistare articoli per la casa dal catalogo aziendale con l’applicazione di sconti dal 20% al 70% in un arco temporale di 5 anni. Dopo aver appreso durante il primo contatto telefonico della gratuità della Card, i consumatori interessati ricevevano la visita al domicilio di un agente della società, con rilascio di un modulo generico da firmare. Detto modulo apparentemente sollecitava l’acquisizione della citata Card e dei cataloghi per scegliere i prodotti da comprare, ma in realtà costituiva un vero e proprio contratto di vendita avente ad oggetto l’acquisto immediato (o l’impegno di acquisto) di articoli per la casa forniti dal professionista, per un importo di circa 3.000-3.500 euro. La consegna della tessera, invece, avveniva soltanto in occasione di un ulteriore incontro domiciliare con un altro incaricato, nel corso del quale i consumatori erano avvisati della reale natura e finalità del modulo sottoscritto, con conseguente obbligo di acquisto. Si sottolinea che il secondo incontro a domicilio si svolgeva a distanza di circa un mese dalla sottoscrizione del modulo: per cui, soltanto una volta scaduti i termini per esercitare il diritto di recesso i consumatori venivano a conoscenza della reale natura e finalità del modulo sottoscritto.

La scorrettezza della pratica consiste innanzitutto nel non aver informato preventivamente i consumatori del reale meccanismo di vendita ideato dalla società, a partire dalle informazioni scarne fornite durante le telefonate iniziali, non facenti alcun riferimento al fatto che la Fidelity Card richiedeva la sottoscrizione di un contratto con impegno “minimo” di acquisto, per proseguire con la prima visita dell’agente, avente il solo scopo di far apporre frettolosamente e senza una reale consapevolezza una firma su un contratto di vendita. L’Autorità ha preso anche visione delle testimonianze concordi di numerosi consumatori, secondo cui il professionista avrebbe continuato ad agire con insistenza anche dopo il loro rifiuto ad acquistare attuando pressioni verbali, sollecitazioni e persino lunghe e ripetute visite a domicilio, esercitando in tal modo un indebito condizionamento nei loro confronti 3. Elemento aggravante della condotta, secondo l’Autorità, risulta anche la frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso, che dovrebbe costituire invece un’ampia garanzia per la libera scelta dei consumatori nella stipula dei contratti di vendita.

 

L’Antitrust (è intervenuta molte volte per tutelare i consumatori di fronte a comportamenti scorretti delle aziende in caso di vendite a distanza e fuori dei locali commerciali. Una ricostruzione del fenomeno è contenuta in questo articolo .


1 Vedi procedimento PS7317B, provvedimento n.24222, pubblicato sul bollettino n. 8 del 2013.

2 Province di Venezia, Rovigo, Padova, Bergamo, Udine, Varese, Vicenza, Verona e Brescia.

3 Pratica commerciale giudicata aggressiva ai sensi degli artt. 24, 25, lettere b) ed e) del Codice del Consumo.