Vendita di biglietti e pacchetti turistici on line: i casi Expedia, eDreams, Opodo Italia e Air Italia

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L’Antitrust applica sanzioni per circa 600.000 euro

 

 Il 16 febbraio 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso l’esame di quattro procedimenti nei confronti di alcune importanti società che promuovono la vendita di biglietti aerei, sistemazioni alberghiere e pacchetti turistici attraverso i propri siti internet: Expedia, eDreams, Opodo Italia e Air Italia 1. L’Agcm si è soffermata in particolare sulle seguenti pratiche scorrette:

scarsa trasparenza dei prezzi. Tutte le società hanno pubblicizzato offerte molto vantaggiose sui propri siti, senza evidenziare l’esistenza di altre significative voci di costo (quota di gestione, spese di gestione, tasse, imposte, supplemento per utilizzo carta di credito etc) che erano portate a conoscenza dell’utente solo nel corso della procedura di prenotazione. L’Agcm ha ribadito il proprio costante indirizzo volto a richiedere la massima chiarezza, sin dal primo “contatto” pubblicitario, sul costo reale dei servizi offerti e sull’esistenza di eventuali limitazioni delle offerte stesse;

ritardi nella restituzione di somme pagate con carte di credito. L’Agcm ha verificato l’esistenza di forti ritardi (dai 15 ai 40 giorni) nel rimborso da parte di Expedia ed eDreams dei pagamenti effettuati con carte di credito o prepagate, nel caso in cui la procedura di prenotazione non fosse ultimata o fosse annullata;

inefficienza del servizio di assistenza e di gestione dei reclami. L’Agcm ha ritenuto fondate le lamentele avanzate da numerosi utenti sull’estrema difficoltà di risolvere problemi legati ai servizi acquistati da Expedia ed eDreams o alle richieste di rimborso. In particolare, l’Autorità ha contestato ad Expedia la scarsa chiarezza sul soggetto effettivamente responsabile dei servizi e ha sottolineato l’alto costo del servizio di assistenza telefonica da parte di eDreams, che si è rivelato l’unico strumento realmente utilizzabile per richiedere informazioni e chiarimenti; tutto ciò in contrasto con la normativa vigente, che impone all’operatore di garantire a chi usufruisce dei suoi servizi “di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica” 2;

servizio opzionale di copertura assicurativa (per annullamento, bagaglio e spese mediche): questo servizio, offerto da Obodo Italia, ha natura facoltativa, ma l’utente non era posto nelle condizioni di capire con facilità la natura opzionale e non obbligatoria di questo servizio.

Al termine dei tre procedimenti l’Agcm ha deliberato sanzioni per complessivi 415.000 euro, così ripartite:

Expedia Inc: 210.000 euro

Expedia Italy: 45.000 euro

eDreams: 135.000 euro

Air Italia: 55.000 euro

Opodo Italia: 25.000 euro, tenendo conto anche delle modifiche del sito introdotte dalla società dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Agcm. Expedia e eDreams sono state inoltre diffidate a modificare, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, il proprio sito e le procedure interne al fine di evitare il ripetersi delle pratiche scorrette di cui ai punti 1 e 2. Air Italia dovrà assicurare la trasparenza delle tariffe entro 30 giorni.

Si segnala che l'Antitrust ha successivamente deliberato nuove sanzioni a carico di quattro società per complessivi 172.000 euro (25.000 euro a Air Italia; 20.000 euro a Opodo; 30.000 euro a eDreams; 97.000 euro alle società del gruppo Expedia) per aver continuato a praticare tariffe non trasparenti, disattendendo in parte le indicazioni fornite dall’Autorità o mettendole in atto in ritardo 3

Se vuoi saperne di più sul tema della scarsa trasparenza delle tariffe aeree e navali clicca qui . Sulle pratiche scorrette nel settore turistico leggi qua .

9 marzo 2011 (aggiornamento del 10 dicembre 2012)




1 Vedi i procedimenti PS680 (provvedimento n. 22119), PS1442 (provvedimento n. 22120), PS513 (provvedimento n. 22118) e PS4261 (provvedimento n. 22121).
2 Cfr. d.lgs. n. 70 del 2003, art. 7.
3 Vedi i provvedimenti nn. 23275, 23812, 24044 e 24045 del 2012