Vendita a distanza senza il consenso dell’utente: i casi Telecom e Fastweb

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Nel periodo settembre – ottobre 2010 l’Autorità garante delle comunicazioni ha deliberato sanzioni per oltre 450.000 euro nei confronti dei due operatori telefonici

 

Il 5 ottobre 2010 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) ha esaminato il comportamento della Telecom nei confronti di alcuni utenti, i quali lamentavano l’attivazione o la modifica del servizio internet via ADSL senza il preventivo consenso da parte del titolare dell’utenza.

In particolare:

                4 clienti sono venuti a conoscenza dell’attivazione del servizio solo con il ricevimento della “Welcome letter” e delle bollette relative;

                1 cliente aveva telefonato al call center per avere informazioni sui costi del servizio senza effettuare alcun ordine;

                1 cliente era stato contattato da un call center, ma aveva dato risposta negativa alla proposta della Telecom.

L’AGCOM ha sottolineato che le procedure adottate dalla Telecom non sono risultate idonee a garantire il pieno rispetto della volontà degli utenti di aderire o meno alle offerte della società e che le verifiche interne prima dell'attivazione del servizio non sono apparse sufficienti. Per questi motivi l’AGCOM ha deliberato una sanzione complessiva alla Telecom di 348.000 euro, che tiene conto anche della decisione della Telecom di rimborsare ai 6 clienti le somme ingiustamente richieste 1.

 

Sempre in data 5 ottobre 2010 l’Autorità garante delle comunicazioni ha esaminato la segnalazione di un cliente della Telecom, al quale erano stati addebitati importi relativi ad acquisti tramite il servizio “Alice pay”, da lui mai effettuati.

L’AGCOM ha affermato che le procedure per gli acquisti tramite “Alice pay” non garantiscono il riconoscimento della persona che inserisce l’ordine: infatti non è richiesta una password che consenta di identificare con certezza se colui che effettua l’ordine è il titolare dell’utenza (e non un occasionale fruitore della linea). Tenuto conto anche del rimborso all’utente delle spese sostenute, l’AGCOM ha deliberato una sanzione di 58.000 euro 2.

 

Il 16 settembre 2010 l’Autorità garante delle comunicazioni aveva invece deliberato una sanzione di 58.000 euro nei confronti della Fastweb, per aver attivato il piano tariffario “Italia senza limiti”, in mancanza di una preventiva richiesta da parte del titolare del precedente piano tariffario. La società aveva dichiarato nel corso del procedimento di non essere in possesso di alcun documento, né cartaceo né elettronico, che attestasse la volontà dell’intestatario dell’utenza di attivare il piano tariffario in oggetto 3.

 

Si segnala che il tema delle vendite a distanza da parte dei gestori telefonici è stato oggetto di numerose decisioni anche da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Se vuoi saperne di più leggi qui . In particolare, sul servizio "Alice pay" clicca qui .

 

7 dicembre 2010



1 Vedi la delibera 518/10/CONS (clicca qui ).
2 Cfr. la delibera 514/10/CONS (leggi ).
3 Vedi la delibera 478/10/CONS (clicca qui ).