Vacanze: Voli cancellati o bagagli smarriti. Quali sono i miei diritti?

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Di chi &egrave la responsabilita? Quali sono i miei diritti? Come chiedere il risarcimento?

Leggi qui la nostra scheda

 

Hanno cancellato il mio volo, quali sono i miei diritti?

 

In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:

– RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

oppure in alternativa.

– RIPROTEZIONE (riprenotare) il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili.

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere ASSISTENZA:

• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa

• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui

siano necessari uno o più pernottamenti

• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa

• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

– IN ALCUNI CASI il passeggero ha diritto anche ad un risarcimento calcolato in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa che varia da 250 a 600 euro.

La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore. La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancario, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.

LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA NON È DOVUTA nel caso in cui:

– la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del

volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio

avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi

 – il passeggero sia stato informato della cancellazione:

• con almeno due settimane di preavviso

• nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della

data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo

con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente

previsto e con arrivo presso la destinazione finale al

massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto

• meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo

alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente

previsto e con arrivo presso la destinazione finale al

massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto

 

Il mio volo è in ritardo, quali sono i miei diritti?

 

Il passeggero ha diritto a:

• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa

• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui

siano necessari uno o più pernottamenti

• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa

• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA viene riconosciuto in base alla

tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa che varia da un ritardo di 2 e 4 ore.

 

 

Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

 

Cosa fare nel caso in cui non vengano riconosciuti i miei diritti?

 

Le cause di forza maggiore, per le quali un volo puo’ essere cancellato, sono molteplici e facilmente dimostrabili dalle compagnie aeree per cui il cittadino rimane la maggior parte delle volte indifeso.

Vi ricordiamo pertanto che è possibile rivolgersi ad Assoutenti, per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.

 

Smarrimento Bagagli: Cosa posso fare????

 

Negli ultimi anni, complice sicuramente l’intensificarsi del traffico aereo internazionale, accade assai di frequente che il passeggero, giunto a destinazione, si trovi di fronte la sorpresa, per il vero assai poco gradevole, del mancato arrivo del proprio bagaglio.

 

Di chi è la responsabilità?

 

Da un punto di vista strettamente giuridico lo smarrimento del bagaglio è “evento dannoso la cui responsabilità, sotto il profilo strettamente colposo, è da attribuirsi al vettore”, tuttavia, soprattutto nel trasporto aereo, è stata adottata una particolare Convenzione (Convenzione di Varsavia del 1929), più volte modificata nel corso degli anni, che si propone di standardizzare, quanto più possibile, le condizioni generali di contratto di trasporto aereo tra gli utenti e le numerosissime Compagnie aeree.

La Convenzione di Varsavia, di solito recepita con espresso richiamo negli stessi biglietti aerei, prevede anche una limitazione di responsabilità a favore del vettore nel caso di smarrimento del bagaglio del passeggero.

Alcune clausole di questa convenzione hanno la finalità da un lato di esimere il viaggiatore danneggiato dal provare (evento quanto mai arduo) l’ammontare del valore della propria valigia, dall’altro evita di esporre il vettore a richieste risarcitorie milionarie .

In definitiva, quindi, il vettore, proprio in forza della sopra accennata limitazione di responsabilità, dovrà corrispondere al passeggero il cui bagaglio non sia giunto a destinazione una somma forfetaria per i bagagli registrati e per quelli non registrati.

L’espressione "bagaglio registrato", indica sostanzialmente tutte quelle valigie che, oggetto di check in, prima della partenza siano state imbarcate nella stiva dell’aereo o, almeno, sono state destinate ad esserlo, previa pesatura ed etichettatura di riconoscimento.

Per "bagagli non registrati" ovvero bagaglio a mano si intendono quegli articoli che il passeggero può portare con sé.

Le due tipologie risarcitorie, tuttavia, si differenziano assai poco, almeno sotto il profilo del quantum forfetario riconosciuto al passeggero cui sia stato smarrito il bagaglio.

 

Come chiedere il risarcimento?

 

Il risarcimento si ottiene con apposita richiesta alla Compagnia Aerea con la quale si è effettuato il viaggio.

Prima ancora di uscire dall'aeroporto dovete recarvi all'Ufficio oggetti smarriti (Lost and found ) muniti di biglietto aereo, talloncino di identificazione del bagaglio smarrito, e qui compilare l'apposito modulo PIR (Property Irregurarity Report) descrivendo con la maggior precisione possibile le vostre valigie, con una sorta di inventario completo dei beni presumibilmente contenuti all’interno della valigia.

 

A quale tipo di risarcimento ho diritto?

 

Smarrimento: se il bagaglio non viene ritrovato entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R. si considera smarrito, ed è pertanto possibile chiedere il risarcimento.

Tardiva consegna: se il bagaglio viene ritrovato, entro 21 giorni dalla effettiva avvenuta consegna è possibile comunque chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per acquistare gli effetti personali necessari in mancanza del bagaglio (è importante a tal fine conservare la documentazione che attesta le spese: scontrini, ricevute, ecc.).

Danneggiamento: entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio è possibile chiedere il risarcimento dei danni verificatisi durante il trasporto aereo.

 

Come richiedere il risarcimento?

 

Per richiedere il risarcimento è necessario presentare un RECLAMO scritto in primo luogo alla compagnia aerea con la quale avete stipulato il contratto di trasporto.

Se non vengono fornite risposte adeguate entro sei settimane, si

può presentare reclamo:

• alle sedi Enac dell’aeroporto nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e

della Svizzera

• oppure puoi rivolgerti ad Assoutenti

 

Per il bagaglio definitivamente smarrito , danneggiato, o consegnato in ritardo si ha diritto a un risarcimento massimo di 1.167 euro circa per voli assicurati da compagnie UE in tutto il mondo*, salvo che il passeggero, al momento del check-in, abbia dichiarato un “interesse speciale alla consegna” e pagato l’eventuale sovrapprezzo relativo ad una assicurazione integrativa sul bagaglio: in tal caso, la compagnia aerea è tenuta al risarcimento fino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che la somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.

Una volta presentato il reclamo con le modalità e i termini previsti, il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dalla data di arrivo a destinazione.

*(Paesi che aderiscono alla Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre 2003):Albania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrain, Barbados, Belgio,Belize, Benin, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Camerun,Canada, Capo Verde, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Cuba, Danimarca,Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Equador, Estonia, Finlandia,Francia, Gambia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Irlanda,Islanda, Isole Cook, Italia, Kenya, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania,Lussemburgo, Macedonia, Madagascar, Maldive, Malesia, Mali, Malta,Messico, Mongolia, Namibia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman,Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo,Principato di Monaco, Qatar, Regno Unito, Repubblica Araba Siriana,Repubblica Ceca, Repubblica di Korea, Repubblica Dominicana,Repubblica Unita della Tanzania, Romania, Saint Vincent e Grenadines,Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa,Svezia, Svizzera, Tonga, Ungheria, Uruguay, Vanuatu.) – 

 

I danni, pena la decadenza, devono essere denunciati alla Compagnia entro 7 gg. in caso di danneggiamento del bagaglio, entro 21 gg. per ritardata consegna

 

 

Cosa fare nel caso in cui non vengano riconosciuti i nostri diritti?

 

E’ possibile rivolgersi ad Assoutenti, per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.