Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni deliberate da Antitrust e Agcom
Nel 2008, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato il caso della trasmissione televisiva “Speedy quiz”, nel corso della quale una conduttrice televisiva poneva delle semplici domande ai telespettatori e li invitava a rispondere telefonando ai numeri in sovrimpressione che comparivano sullo schermo 1.
L’Agcm ha contestato il fatto che, sotto l’apparenza di un telequiz a premi, si pubblicizzava in realtà una vendita di loghi, suonerie e contenuti per cellulari, alla quale era possibile partecipare contattando da rete fissa le numerazioni a sovrapprezzo. Per invogliare i telespettatori, era prospettata anche la vincita di ricchi premi. L’Antitrust ha ritenuto insufficiente a chiarire la vera natura del programma la scritta in sovrimpressione a scorrimento veloce che parlava di “televendita di loghi e suonerie abbinata a manifestazione a premi… servizi di loghi e suonerie sono offerti da Best Capital Ltd UK al costo di 15 euro la telefonata assicura l’acquisto di contenuti multimediali ma non la partecipazione al gioco in diretta per chiarimenti consulta il sito www.speedyquiz.info”.
Solo consultando il Regolamento del concorso si era informati di un meccanismo di forte selezione tra coloro che avessero telefonato (1 su 1.000), che sarebbero stati successivamente ricontattati per partecipare attivamente al programma in diretta. Chi avesse telefonato fuori della messa in onda del programma doveva lasciare i propri dati alla segreteria telefonica per poi essere eventualmente sorteggiato.
Secondo l’Agcm la trasmissione si differenziava dalle telepromozioni normalmente in onda poiché l’obiettivo promozionale non era di immediata percezione per i telespettatori, in contrasto con il codice del consumo che dispone che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale, per distinguerla dalle altre tipologie di comunicazione senza “finalità commerciali“.
In conclusione, l’Antitrust ha deliberato l’identica sanzione base di 41.100 euro per la Edil servizi (assegnataria di numeri a sovrapprezzo) e le tre emittenti televisive locali coinvolte (Sardegna 1, Canale 8 e Tele A): per Sardegna 1 la sanzione è stata ridotta a 21.100 euro in relazione alle perdite di bilancio registrate.
Il Tar del Lazio ha condiviso l’impostazione dell’Antitrust, sottolineando in particolare la netta contraddizione tra i regolamenti (molto dettagliati) ed i messaggi che comparivano durante le trasmissioni, che scorrevano veloci e con caratteri ridotti; inoltre i ripetuti inviti dei conduttori a telefonare immediatamente per partecipare al concorso disorientavano il telespettatore, senza chiarire che la possibilità di partecipare al concorso era comunque riservata a pochi “fortunati”. Inoltre i programmi delle emittenti non precisavano che si trattasse in molti casi di una trasmissione registrata, anzi compariva sempre la scritta “in diretta” 2.
Recentemente il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sul nuovo ricorso di Sardegna 1, ha confermato la sanzione all’emittente locale (condannata anche al pagamento delle spese processuali), ribadendo in particolare la corresponsabilità di Sardegna 1 in base ai principi generali che regolano il processo amministrativo: anche se l’emittente non ha curato il messaggio pubblicitario, essa va considerata comunque responsabile non per omessa vigilanza sui contenuti del messaggio ma, come emerge dagli atti del procedimento, per non aver impedito tale pratica scorretta pur essendo consapevole dell’ingannevolezza del messaggio 3.
Se vuoi sapere di più sul fenomeno dei “falsi telequiz”, purtroppo ancor oggi molto diffuso, vedi la scheda di Assoutenti . Per i casi più recenti clicca qui .
In questi giorni il Consiglio di Stato si è espresso anche sul ricorso dell’Autorità garante delle comunicazioni avverso una sentenza del Tar che aveva annullato la sanzione comminata nel 2009 alla società C.IM. Marketing, responsabile di aver pubblicizzato con scritte in sovraimpressione nel corso dei programmi della emittente televisiva “Eros TV” alcune numerazioni a pagamento, senza alcuna indicazione del costo, della durata e della tipologia del servizio offerto, in contrasto con la legge n. 481 del 1995. La sanzione era stata stabilita in 25.823 euro, pari al minimo edittale, in considerazione del fatto che la società era in liquidazione 4.
Come detto, il Tar in prima istanza aveva accolto il ricorso della C.IM. Marketing 5.
Il Consiglio di Stato, deliberando in via definitiva su questa vicenda, ha ripristinato la sanzione deliberata dall’Agcom. Il Consiglio sottolinea che la normativa pone a carico del titolare del diritto d’uso delle numerazioni il compito di fornire una corretta informazione del costo delle chiamate; ma tale responsabilità non esclude quella del fornitore dei contenuti, che è il soggetto che vìola materialmente la legge 6.
7 giugno 2011