Un’intesa anticoncorrenziale di Rai e RTI per i diritti televisivi di eventi sportivi

896

 

Il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sulle sanzioni di Rai e RTI Mediaset per violazione della legge 287/1990

 

 Nel 1998 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 1 contesta alla RAI ed a RTI (Reti Televisive italiane) la realizzazione nel 1996 di un accordo per escludere la CGC (Cecchi Gori Communication) dall'accesso ai diritti televisivi dei principali eventi sportivi ad elevata audience, nonché la ripartizione tra le due principali emittenti di tali diritti per il successivo triennio. Considerata la stretta connessione tra la disponibilità di questi diritti e l'offerta di spazi pubblicitari, l'intesa, secondo l’Autorità, è idonea ad alterare la concorrenza sul mercato della raccolta pubblicitaria televisiva e, in particolare, a pregiudicare le capacità di CGC di competere su tale mercato. In base a tali risultanze, l’Antitrust delibera tali sanzioni di 1.426.297.000 lire per la RAI e di 982.470.000 lire per RTI.

Nel 2000 il TAR 2 accoglie le istanze dei ricorrenti, in quanto non ritiene sufficientemente provato l’accordo anticoncorrenziale.
Nel 2002 il Consiglio di Stato 3 accoglie il ricorso dell’Autorità ripristinando le sanzioni iniziali.
Successivamente la società RTI presenta un ulteriore ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento della cartella esattoriale recante l’obbligo di pagamento dell’importo complessivo di euro 1.217.768,18, risultante dalla somma della sanzione originariamente deliberata da AGCM (507.403,41 euro) e della maggiorazione applicata dalla stessa Autorità per ritardato pagamento (710.364,77 euro).
Nel 2007 il Tar del Lazio 4 accoglie le ragioni di RTI, reputando la sanzione stessa priva di esigibilità per il periodo intercorrente fra la data di deposito della decisione resa a definizione del giudizio di primo grado (6 marzo 2000) e la data di deposito (5 marzo 2002) della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza anzidetta. Il Tar ritiene che il ritardato pagamento deve escludersi in presenza di una sentenza esecutiva favorevole, che comporti la non esigibilità della sanzione, in quanto altrimenti la richiesta di tutela giurisdizionale finirebbe per tradursi in un danno per chi la invoca, comportando, in caso di esito negativo, la soggezione ad un automatico inasprimento sanzionatorio.
Nel 2012 il Consiglio di Stato 5, pronunciandosi in via definitiva sulla vicenda, ha pienamente accolto il ricorso dell’Autorità. In particolare ha argomentato che la tesi del giudice di primo grado appare confliggere con la generale regola processuale secondo la quale gli effetti della sentenza di appello, con la quale è stata caducata la sentenza di primo grado, retroagiscono al momento della proposizione del ricorso originario, nonché col principio per cui la sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, ove riformata in appello con la statuizione della sua reiezione, va considerata inesistente (così come gli atti che medio tempore abbiano dato esecuzione ad essa).
 

1° giugno 2012

 



1 provvedimento n. 6662/1998.
2 sentenza della prima sezione n. 1457 del 2000.
3 sentenza della Sezione VI n. 1305 del 2002.
4 sentenza n. 2291 del 2007.
5 sentenza n. 3058 del 2012.