Il Tar riduce la sanzione deliberata dall’Antitrust a 135.000 euro
Nel 2009 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato uno spot televisivo realizzato dalla General Motors “Opel Agila. Flex in the City – da € 70 al mese”, al termine del quale compariva per tre secondi una scritta con notizie importanti su limiti e condizioni dell’offerta 1.
Solo attraverso la registrazione dello spot ed il ricorso al fermo immagine, si potevano leggere le seguenti informazioni: “IPT escluso. Prezzo comprensivo di incentivi statali per rottamazione di vetture Euro O/1/2, immatricolate prima 1/01/97… Anticipo € 2.500, prime 24 rate mensili da € 70, successive 48 rate mensili da € 171….. spese istruttoria pratica € 250 TAN 7,93% TAEG 9,33%. Offerta valida a Settembre con i concessionari che aderiscono all’iniziativa, non cumulabile con altre iniziative in corso”. Secondo l’Agcm la scritta in sovraimpressione, della durata di pochi secondi e con caratteri molto ridotti, rendeva “oggettivamente impossibile, per qualsiasi consumatore, la lettura e la conseguente presa di coscienza delle condizioni generali dell’offerta”, con particolare riguardo agli oneri da sostenere, al tipo di finanziamento e alle limitazioni per poterne usufruire, in grado di attenuare la “convenienza” dell’offerta suggerita dalle immagini e dallo speaker.
Conseguentemente, l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 180.000 euro a carico della General motors, già oggetto in precedenza di un provvedimento dell’Autorità per violazione del codice del consumo.
Nel maggio del 2012 il Tar del Lazio ha confermato l’ingannevolezza del messaggio, ribadendo il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza, che l'eventuale integrazione delle informazioni (tramite sito internet o presso i concessionari) non fa venir meno l'illegittimità di una comunicazione commerciale che non ha fornito, da subito, tutti gli elementi necessari per assicurare una scelta consapevole da parte dell'utente. Il Tar ha però ridotto la sanzione a 135.000 euro, in quanto lo spot è stato trasmesso per un periodo di tempo inferiore rispetto a quanto indicato dall’Antitrust 2.
Se vuoi conoscere esempi di pratiche ingannevoli da parte di case automobilistiche o concessionari, vedi la scheda generale di Assoutenti dedicata a questo tema.
8 maggio 2012