Un caso di pratica commerciale scorretta da parte della compagnia di navigazione marittima Moby – Forship

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Una sentenza del Consiglio di Stato sulla trasparenza delle tariffe dei servizi di trasporto

 

Assoutenti si è interessata più volte del carattere ingannevole della pubblicità di alcune compagnie aeree e marittime, segnalando all’Antitrust casi di pratiche scorrette e realizzando un controspot al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tenere sempre gli occhi bene aperti su certe offerte solo apparentemente convenienti (leggi questa scheda ).

Affrontiamo in questo articolo un caso concreto, alla luce anche delle motivazioni contenute nelle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato.

Nel gennaio del 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 1 aveva sanzionato la Moby-Forship con una multa complessiva di 265.000 euro, di cui

            175.000 euro per i messaggi pubblicitari riguardanti le tariffe per il trasporto di auto e passeggeri per la Sardegna e la Corsica e per mini crociere in Corsica (ad esempio “Super jackpot auto a un euro e supersconti su tutto il resto”……. “Weekend in Corsica da 145 euro tasse, per trascorrere un fine settimana diverso e divertente … con la vostra auto potrete scoprire angoli della Corsica” …  “Gite d’estate in Corsica, da 90 euro tasse”), che enfatizzavano solo un aspetto dell’offerta, mettendo in secondo piano altre voci di costo che facevano lievitare in modo consistente il prezzo finale del biglietto;

            90.000euro per la procedura di acquisto on line dei biglietti,che prevedeva una formula di silenzio – assenso per i servizi supplementari (assicurazione e ristorazione): tali voci erano infatti già impostate e l’utente – nel caso in cui non fosse interessato – doveva “deselezionarle” espressamente.

Nel luglio del 2010 il Tar del Lazio 2:

ha confermato il giudizio dell’Agcm sull’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, che contenevano informazioni incomplete o fuorvianti. La possibilità di ulteriori notizie presso le agenzie di viaggio o sul sito internet non sana l’illeceità del comportamento, in quanto il codice del consumo dispone che il messaggio pubblicitario deve contenere da subito tutti gli elementi utili per consentire una scelta consapevole da parte dell’utente;

– con riferimento alla procedura di acquisto dei biglietti, il Tar ha ribadito la necessità di rispettare il regolamento n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e della Commissione europea, che prevede un consenso espresso per i supplementi di prezzo opzionali (c.d. opt in) e che tale previsione si deve applicare anche per le voci di spesa accessorie; nel caso in esame, peraltro, la pratica contestata è precedente all’entrata in vigore della normativa comunitaria ed il Tar ha perciò annullato la sanzione di 90.000 euro comminata alla Forship.

Nell’ottobre del 2011 il Consiglio di Stato 3:

ha ribadito la necessità (riaffermata anche dall’art. 22 bis del codice del consumo clicca qui ) che le offerte commerciali siano caratterizzate dalla massima chiarezza, al fine di far comprendere al consumatore interessato le caratteristiche esatte dell’offerta, con riferimento innanzitutto al costo reale che l’utente deve sostenere: secondo il giudice amministrativo “non devono dunque essere introdotte a carico del consumatore operazioni di calcolo, quand’anche non macchinose, per pervenire all’esatta percezione del corrispettivo per il servizio di trasporto offerto e che il codice del consumo qualifica come ingannevole una pratica commerciale non solo quando si caratterizzi per assenza di veridicità, ma anche quando nella sua presentazione complessiva, avuto riguardo ad una pluralità di elementi indicati dalla disposizione, comprensivi del prezzo e del modo in cui questo è calcolato, sia idonea ad indurlo ad assumere una decisone di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Al tempo stesso il Consiglio di Stato ha ritenuto troppo elevate le sanzioni per i messaggi pubblicitari ingannevoli in esame (anche in relazione ai vantaggi in termini di fatturato delle campagne promozionali in questione) che sono state pertanto ridotte a 45.000 euro;

– ha condiviso l’inapplicabilità del regolamento comunitario n. 1008 del 2008, in quanto successivo alla condotta contestata alla Moby-Forship.

 

Su questo sito si possono trovare altri esempi importanti di pratiche commerciali scorrette da parte degli operatori del settore dei trasporti aerei e navali: vedi ad esempio i casi Blu express , Wizz air e Easy jet .

27 luglio 2010 (aggiornamento del 27 ottobre 2011)



1 Cfr. il procedimento PS1830 – provvedimento 19393 del 2009.
2 Vedi sentenza della prima sezione n. 27458 del 2010.
3 Vedi sentenza della sesta sezione n. 5785 del 2011.