Un altro caso di pratica commerciale scorretta da parte della compagnia di navigazione marittima Moby

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 Il  Consiglio di Stato riafferma il principio della trasparenza delle tariffe dei servizi di trasporto

 Assoutenti si è interessata più volte della pubblicità ingannevole di alcune compagnie aeree e marittime e di agenzie di viaggio (clicca qui e quarealizzando un controspot al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di valutare con attenzione l’effettiva convenienza delle soluzioni proposte. Una sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare su questo tema.

Nel novembre del 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 1 aveva sanzionato la compagnia Moby con una multa complessiva di 490.000 euro, di cui:

–            370.000 euro per l’ampia campagna pubblicitaria (internet, quotidiani nazionali, cartellonistica) svolta nel maggio del 2008 impostata su questi messaggi: “Vai in Sardegna o Corsica: TORNI GRATIS” e “Auto passeggero” “Sardegna da 7 euro; Corsica da 6 euro”. Il claim principale era accompagnato da una serie di avvertenze – con caratteri molto meno evidenti – su altri oneri a carico dell’acquirente (“Paghi solo tasse diritti e supplementi. WWW.MOBY.IT") e su alcune limitazioni all’offerta;

–            120.000 euro per la procedura di acquisto on line dei biglietti, che prevedeva una formula di silenzio – assenso per la polizza assicurativa in caso di annullamento del viaggio: tale voce era già impostata e l’utente – nel caso in cui non fosse interessato – doveva “deselezionarla” espressamente; solo dopo l’apertura del procedimento la società aveva modificato tale procedura.

Nel 2009 il Tar del Lazio 2:

ha confermato il giudizio dell’Agcm sull’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, volti ad enfatizzare un prezzo base, ponendo volutamente in poco risalto altre voci che concorrono in modo significativo a determinare il prezzo reale; al tempo stesso, ha ritenuto non grave il comportamento dell’azienda, in quanto la pubblicità, sia pure con caratteri ridotti e di non facile lettura, conteneva comunque tutte le informazioni utile a calcolare il costo effettivo del biglietto; la sanzione perciò è stata ridotta da 370.000 euro a 290.000 euro.

– con riferimento alla procedura di acquisto dei biglietti, il Tar ha affermato che la pratica contestata è precedente all’entrata in vigore del regolamento n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e della Commissione europea, che prevede un consenso espresso per i supplementi di prezzo opzionali (c.d. opt in) e perciò ha annullato la sanzione di 120.000 euro.

Nel marzo del 2013 il Consiglio di Stato 3:

ha ribadito la necessità (riaffermata anche dall’ art. 22 bis del codice del consumo ) che le offerte commerciali siano improntate alla massima chiarezza, al fine di far comprendere al consumatore interessato le caratteristiche esatte dell’offerta; nel caso in esame la condotta della società va considerata grave, in quanto la pubblicità è tale da “fuorviare” la consapevolezza del consumatore. In conclusione, il Consiglio di Stato ha ripristinato l’originaria sanzione di 370.000 euro;

– ha condiviso l’inapplicabilità al caso in esame delle garanzie ulteriori introdotte dal regolamento comunitario n. 1008 del 2008, in quanto successivo alla condotta contestata alla Moby 4; conseguentemente ha confermato l’annullamento della sanzione di 120.000 euro.



1 Cfr. il procedimento PS1452 – provvedimento 19092 del 2008.

2 Vedi sentenza della prima sezione n. 5695 del 2009.

3 Cfr. sentenza della sesta sezione n. 1259 del 2013.