Il Tar del Lazio respinge i ricorsi di RTI – Radio Televisioni Italiane
La legislazione vigente prevede una particolare tutela nei confronti dei minori, al fine di impedire programmi televisivi che “possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori”; a tal fine il Testo unico della radiotelevisione impone il rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori del 2002, con il quale gli operatori del settore si impegnano, in particolare, a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato e ad evitare la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Nella “fascia protetta” (dalle ore 7.00 alle ore 22.30) gli operatori non trasmettono “sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore” ovvero “notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori”. Resta ferma la possibilità per il giornalista televisivo, in casi di straordinario valore sociale o informativo, di avvisare gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole trasmesse non sono adatte ai minori.
Spetta all’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) assicurare il rispetto di questa normativa. Le recentissime sentenze del Tar, che hanno respinto i ricorsi presentati dal gruppo RTI, ci permettono di approfondire due casi concreti.
Nel luglio del 2006, l’Agcom ha deliberato una sanzione di 50.000 euro per la RTI per una serie di servizi giornalistici di cronaca nera, andati in onda su Italia uno tra il 2004 ed i 2005 in fascia protetta. Tali servizi, che hanno coinvolto anche minori, erano caratterizzati dall’impiego di terminologia particolarmente forte ed impressionante, non strettamente funzionale alla comprensione delle notizie ed accompagnati dalle immagini delle vittime dei reati, senza essere preceduti da alcun genere di avviso o segnalazione volta a dissuadere i minori dalla visione 1.
Il Tar ha condiviso il giudizio dell’Agcom, sottolineando che nel caso in questione non si pone un problema di compressione del diritto di cronaca: la sanzione è stata infatti deliberata non per i contenuti dei servizi, ma per la loro trasmissione all’interno della fascia protetta e in assenza di alcuna avvertenza volta a dissuaderne la visione da parte dei minori, come invece espressamente previsto dal Codice di autoregolamentazione 2.
Nel novembre del 2006, l’Agcom ha punito la stessa RTI con una sanzione di 25.000 euro per la trasmissione sul canale Italia uno alle ore 14.30 del 7 luglio 2005 del cartone animato “La famiglia Griffin”, caratterizzato, secondo una segnalazione del Servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni del Ministero dell’Interno da “contenuti volgari, turpiloquio oltre ad espressioni dal contenuto razzista, in assenza di ogni previa segnalazione circa la non adeguatezza della visione da parte di minori” 3.
Anche in questo caso il Tar ha respinto il ricorso di RTI, sottolineando che il programma era destinato ad un pubblico di adulti, come ammesso dalla stessa società: peraltro l’orario di trasmissione non è certo sottratto alla visione dei minori, attratti anche dal format del programma (un cartone animato) e che in tali circostanze è prevedibile che non sia neanche assicurata la presenza dei genitori o adulti 4.
Assoutenti tornerà in futuro ad occuparsi di questa tematica, segnalando altri interventi dell’Agcom e dei giudici amministrativi.
6 ottobre 2011