Trasporto pubblico locale: aperta istruttoria nei confronti della Società Emiliana Trasporti Autofiloviari

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L’Antitrust verificherà se la società, affidataria del servizio di trasporto pubblico di Piacenza, ha violato l’obbligo di operare con società separata in mercati diversi da quello di riferimento

 

L’Antitrust ha contestato alla Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.a., affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Piacenza, la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90 1.
L'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, dispone che le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l’adempimento degli specifici compiti loro affidati, siano tenute ad operare mediante società separate. Il successivo comma 2-ter prevede, inoltre, che la costituzione di società e l’acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis siano soggette a preventiva comunicazione all’Autorità; in caso di violazione di tale obbligo di comunicazione, è previsto, in particolare, che l’Autorità applichi la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro.
La Società Emiliana Trasporti  Autofiloviari ha incorporato, a seguito di fusione, dal dicembre 2011, la società Tempi, che ha gestito il servizio di trasporto pubblico locale per il Comune di Piacenza dal 2001 alla data di incorporazione. A far tempo dal 2001, Tempi ha gestito anche l’attività di noleggio autobus con conducente, attività attualmente svolta dalla società incorporante, che non ha provveduto ad operare una separazione delle attività mediante la costituzione di una società separata.
L’Autorità afferma che l’attività di noleggio autobus con conducente non può essere considerata servizio di interesse economico generale e si colloca in un mercato diverso da quello in cui, in precedenza, Tempi, ed attualmente, per effetto della fusione, la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari, hanno agito ed agiscono per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico loro affidati.
Pertanto l’Antitrust contesta ora alla società incorporante la violazione sia dell’obbligo di operare in un mercato diverso mediante società separata, sia dell’obbligo di comunicare preventivamente all’Autorità stessa tale evenienza. Il procedimento avviato per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria dovrà concludersi entro il 19 ottobre 2012.     
 
4 giugno 2012


1 Vedi provvedimento n. 23556 pubblicato sul Bollettino n. 20 del 4 giugno 2012.