Trasporto aereo: fine del monopolio Alitalia sulla rotta Roma Milano

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Il Consigli di Stato conferma le decisioni dell’Antitrust 

Nel 2008 il decreto per il c.d. “salvataggio” della compagnia Alitalia fu oggetto di numerose critiche anche per quanto riguarda la “sospensione” delle regole di concorrenza su alcune rotte nazionali: vedi in tal senso la posizione espressa  a suo tempo da Assoutenti (clicca qui e qua ).

L’11 aprile 2012, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso l’istruttoria, avviata nel novembre del 2011, volta a verificare la persistenza di posizioni di mercato di Alitalia suscettibili di limitare la concorrenza1.

L’analisi condotta dall’Antitrust esclude situazioni contrarie alle regole della libera concorrenza per gran parte delle rotte nazionali, in ragione della presenza di altri importanti operatori che detengono quote rilevanti del traffico aereo, grazie anche all’utilizzo dello scalo di Roma/Ciampino in alternativa a quello di Roma/Fiumicino, oppure dello scalo di Milano/Malpensa in luogo di quello di Milano/Linate.

Al contrario, l’Antitrust ha verificato una situazione di criticità con riferimento alla tratta Roma-Milano, caratterizzata da un elevato numero di passeggeri che effettuano il viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno: in questi casi l’aeroporto di Milano Malpensa non può essere ritenuto pienamente idoneo a soddisfare la domanda da parte dei clienti c.d. time sensitive (per i quali il tempo complessivo del viaggio – comprensivo cioè dei collegamenti da e per l’aeroporto – ha una particolare rilevanza rispetto al costo del viaggio stesso).

Più in particolare, dopo l’uscita dal mercato di Meridiana, Alitalia è divenuta l’unico vettore aereo che serve il collegamento Milano Linate-Roma Fiumicino, con un evidente rafforzamento della possibilità di adottare unilateralmente modifiche delle caratteristiche della propria offerta, con effetti negativi per i consumatori in termini di aumento del prezzo medio del biglietto e di un minor numero di voli disponibili ogni giorno. E l’attuale disciplina regolamentare impedisce anche l’ingresso di nuovi operatori, a causa dell’impossibilità per altri vettori aerei di disporre di un numero adeguato di slot a disposizione presso lo scalo milanese. Né, d’altra parte, lo sviluppo dell’offerta di trasporto ferroviario sulla tratta Roma-Milano, pur in espansione, garantisce ad oggi un’influenza rilevante sulla domanda di trasporto aereo e sulla dinamica dei prezzi dei biglietti.

In conclusione, l’Antitrust ha stabilito il termine di tre mesi affinchè Alitalia adotti le misure necessarie a mettere a disposizione di un altro vettore aereo un certo numero di slot a Milano Linate, in modo da consentire l’organizzazione di un’offerta adeguata nelle fasce orarie a più alta domanda a partire dal 28 ottobre 2012 (data di avvio della stagione IATA “Winter 2012/2013”).

Il 27 settembre 2012 l'Antitrust ha preso atto della disponibilità di Alitalia di cedere gli slot dell'aeroporto di Milano Linate; sulla base dell’istruttoria svolta da una società indipendente, la Nexia international, l'Antitrust ha reso noto che sarà la Wind jet a gestire gli slot, garantendo così sin dalla stagione 2012-2013 un servizio alternativo sulla tratta Roma Milano (leggi comunicato stampa )

Il Tar del Lazio, dopo averinizialmenterespinto la richiesta di sospensiva di Alitalia 2, ha confermato in pieno la decisione dell’Antitrust, condannando la società al pagamento delle spese processuali 3. Il giudice amministrativo riafferma innanzitutto la competenza dell’Autorità a vigilare sul rispetto della normativa antitrust, una volta trascorso il periodo di tre anni stabilito dal decreto-legge n. 347 del 2003, che ha messo in atto il “salvataggio” della compagnia italiana 4: riprendendo le argomentazioni della Corte costituzionale 5, la legittimità di tale provvedimento si fonda appunto sul suo carattere temporalmente limitato, essendo volto a fronteggiare la situazione di gravissima crisi finanziaria di Alitalia ed a consentire la continuità del servizio di trasporto anche sulle rotte economicamente meno redditizie. Nel merito, il Tar ribadisce la non sostituibilità degli scali di Malpensa e Linate, essendo quest’ultimo caratterizzato da carenze di natura strutturale ed amministrativa ed essendo diversa l’utenza di riferimento con riguardo alla rotta Roma-Milano. Analogamente, non può affermarsi la sostituibilità del trasporto aereo con quello dell’Alta velocità, tenuto conto sia dei tempi superiori del trasporto ferroviario sia delle diversità dei servizi offerti (in particolar modo per la limitata disponibilità di treni nella fascia iniziale e finale della giornata).

Alitalia ha presentato un nuovo ricorso al Consiglio di Stato, che ha definitivamente respinto il nuovo ricorso di Alitalia, condannata anche al pagamento delle spese6. Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa, risulta confermata l’esistenza di un sostanziale monopolio in favore di Alitalia sulla rotta Linate-Fiumicino, con particolare riguardo ai primi voli del mattino e agli ultimi della sera, con preclusione all’esercizio di una effettiva concorrenza da parte di altre compagnie, una volta scaduto il triennio stabilito dall’intervento legislativo del 2008 per il “salvataggio” di Alitalia.

Si segnala che il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato hanno respinto la richiesta avanzata da Ryanair di sospensione cautelare dell’assegnazione degli slot a Wind jet 7. Come sempre daremo notizia su questo sito dell’ulteriore evoluzione di questa vicenda.

 

17 aprile 2012 (aggiornamento 13 aprile 2013)



1 Cfr. procedimento C9812B – provvedimento 23496. Per il testo integrale della pronuncia vedi il sito Agcm .

2 Cfr. ordinanza n. 2371 del 2012.

3 Vedi sentenza n. 8614 del 2012.

4 Come afferma il decreto legge, entro tre anni dall’operazione di concentrazione  “le posizioni di monopolio devono cessare”.

5 Vedi sentenza n. 270 del 2010.

6 Cfr. sentenza n. 2002 del 2013.

7 Cfr. ordinanza Tar n. 896 del 2012 e l’ordinanza CdS n. 2231 del 2013.