Trasparenza e concorrenza per le polizze sui mutui

1381

Firmato Protocollo d&rsquointesa tra ABI, Assofin e Associazioni dei consumatori sulla correttezza e trasparenza nel collocamento delle polizze assicurative sui finanziamenti.

 

Sempre più trasparenza, libertà di scelta e consapevolezza del consumatore sulle caratteristiche delle diverse tipologie di servizi e prodotti offerti da banche e intermediari finanziari, e su un più agevole accesso ad opportune coperture assicurative per mutui e altri finanziamenti. Questo l’obiettivo alla base del Protocollo d’intesa sulla correttezza e trasparenza nel collocamento delle polizze assicurative, firmato oggi, tra ABI, Assofin e le Associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale dei consumatori. 

Per promuovere la diffusione di buone pratiche nell’offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste – cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni – accessorie ai finanziamenti, operatori bancari e finanziari concretizzeranno i seguenti impegni che costituiscono aspetti qualificanti dei progetti “Alla Pari” e “Trasparenza Semplice”, avviati rispettivamente da Assofin e ABI con le Associazioni dei consumatori:  

Evidenziazione facoltatività delle polizze
Inserimento nella documentazione precontrattuale della frase “La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte”.

Esposizione costo complessivo del finanziamento con e senza la polizza
Oltre al Taeg, già obbligatoriamente riportato nella documentazione precontrattuale, previsto anche un altro indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del Taeg includendo le polizze assicurative facoltative.

Definizione di accordi con le imprese assicurative per l’estensione del diritto di recesso dalle polizze assicurative facoltative e le relative comunicazioni alla clientela
Tenendo sempre come riferimento le esigenze del cliente, sia per quanto concerne i diritti e qualità del servizio sia per quel che attiene le condizioni economiche, banche e società finanziarie che aderiscono al Protocollo definiscono accordi con l’impresa (o con le imprese) di assicurazione con la quale si hanno rapporti commerciali per la promozione e il collocamento di polizze assicurative facoltative accessorie ai finanziamenti. Questi accordi servono a riconoscere per il consumatore un periodo di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto assicurativo – ovvero, se successiva, dalla data di efficacia – per recedere liberamente dal contratto. In questo senso, dopo il perfezionamento del contratto, verrà inviata a ciascun cliente una “lettera di benvenuto” con le principali informazioni sulla polizza e i diritti in essa contenuti.

Tra le Parti, come previsto dall’intesa, sarà istituito un Osservatorio che si occuperà di analizzare la tematica delle polizze accessorie ai finanziamenti, rilevare i risultati di indagini su reclami o ricorsi, condividere e proporre eventuali iniziative per migliorare sempre più l’informazione alla clientela, e ottimizzare i livelli di efficienza e la trasparenza del mercato delle polizze assicurative.