Trasparenza delle tariffe telefoniche: sanzionate Telecom e Vodafone per mancata comunicazione all’AGCom di alcuni piani tariffari

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L’Autorità garante delle comunicazioni delibera sanzioni per complessivi 116.000 euro. I giudici ammnistrativi respingono i ricorsi di Telecom

 

  La normativa vigente, al fine di facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e agevolare i consumatori nella la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato, prevede che gli operatori telefonici trasmettano all’Autorità garante delle comunicazioni i propri piani tariffari, in modo da realizzare un apposito motore di ricerca, attualmente gestito dalla società Smartmoney http://telefonia.supermoney.eu: tale sistema fornisce in maniera dettagliata i dati relativi a tutte le tipologie di offerte tariffarie proposte dagli operatori attivi sul mercato, indicando anche promozioni, offerte particolari, sconti, opzioni ed agevolazioni per particolari categorie di utenti svantaggiati 1.

Il 3 maggio 2012 l’Autorità garante delle comunicazioni ha contestato a Telecom e Vodafone la tardiva comunicazione di alcuni piani tariffari, impedendo così il tempestivo aggiornamento della banca dati; la diffusione dei nuovi piani tariffari tramite i tradizionali canali pubblicitari non fa venir meno l’illegittimità della condotta. In conclusione, l’AGCom ha deliberato una sanzione di 58.000 euro per ciascuno dei due operatori 2.

Nel caso di Telecom, l’Autorità ha anche richiesto di non applicare agli utenti che aderiscono al piano tariffario “Tim al secondo senza scatto – Limited edition” condizioni economiche più onerose rispetto a quelle massime fissate a livello comunitario per l’invio di SMS in roaming 3.

I giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi di Telecom 4. In particolare, il Tar osserva che rientra nei compiti dell’Autorità garantire agli utenti condizioni economiche di offerta dei servizi SMS e voce trasparenti e non discriminatorie rispetto a quelle applicate in ambito comunitario. La disciplina dell’AGCom non prevede un tetto massimo, però c’è un “rinvio mobile” alle tariffe fissate a livello comunitario 5, pari a 11 cent al minuto (oltre l’iva), molto inferiori ai 15 cent al minuto praticati da Telecom: e gli operatori si erano impegnati al rispetto di tali tariffe massime.  Tale orientamento è condiviso anche dal Consiglio di Stato, il quale sottolinea l’esigenza di armonizzare le condizioni tariffarie dei servizi SMS offerti in Italia a quelle comunitarie per evidenti motivi di par condicio degli utenti, in modo da agevolare, pur nella concorrenza, il maggior accesso ai servizi stessi: e la normativa comunitaria è direttamente applicabile nel nostro ordinamento non solo per il roaming comunitario ma anche per la messaggistica in campo nazionale.

 

28 maggio 2012 (aggiornamento del 22 aprile 2013)

 


1 Cfr. la delibera n. 331/2009/Cons e i successivi provvedimenti attuativi.

2 Cfr. le delibere n. 251 e 268 del 2012. 

3 Vedi procedimento n. 69/11/DIT.

4 Vedi la sentenza del Tar n. 10264 del 2012 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2224 del 2013.

5 Cfr. la delibera n. 326/10/CONS.