Telequiz televisivi: quando ti invitano a telefonare per vincere un bel premio presta sempre molta attenzione!

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L’Antitrust ed il Tar del Lazio hanno giudicato ingannevoli molte trasmissioni televisive che invitavano i telespettatori a telefonare per partecipare ad un concorso a premi. Cerchiamo di capire le ragioni

Nel 2007, l’Antitrust ha esaminato il caso della trasmissione televisiva “Quiz night”, in onda su diverse emittenti locali, nel corso della quale la conduttrice invitava ripetutamente i telespettatori a rispondere ad alcune domande molto semplici: la risposta corretta avrebbe permesso di vincere uno dei premi in palio (un soggiorno in Sicilia, un televisore LCD a 42 pollici oppure una somma in denaro pari a 2.000 euro). La stragrande maggioranza di coloro che telefonavano ai numeri indicati in sovraimpressione erano però sottoposti ad una lunghissima attesa e non riuscivano mai ad entrare in contatto con la presentatrice: sicuramente l’amarezza aumentava sentendo le strampalate risposte di altri telespettatori che – inaspettatamente – non indovinavano la risposta esatta. Solo leggendo il regolamento – cui si faceva cenno di tanto in tanto durante la trasmissione – i malcapitati avrebbero potuto capire che quel telequiz a premi era soprattutto un modo per arricchire l’organizzatore del gioco, perché i numeri telefonici erano a pagamento, e comportavano costi molto elevati per chi chiamava; inoltre, poteva partecipare al gioco solo un numero limitatissimo di persone che veniva selezionato  discrezionalmente dall’organizzatore; e, infine, per vincere uno dei premi non bastata rispondere esattamente al primo quesito, perché c’era una seconda domanda, ovviamente molto più difficile della prima….

L’Agcm ha giudicato ingannevole la trasmissione, perché non forniva informazioni veritiere e complete su come partecipare al gioco e sui costi da sopportare ed ha applicato una sanzione di 31.000 euro sia per la società Scilla (che aveva commissionato il telequiz) sia per la società Calypso (che gestiva le numerazioni sovrapprezzo) 1.
 
Per gli stessi motivi, l’Antitrust aveva sanzionato nei mesi precedenti altre società per la realizzazione di analoghe trasmissioni televisive che omettevano di precisare (o lo facevano in modo del tutto adeguato) l’esistenza di un meccanismo di selezione delle telefonate che limitava fortemente la possibilità di rispondere ai quesiti2: il semplice rinvio al regolamento, magari pubblicato su un sito internet, non è sufficiente a sanare l’ingannevolezza del messaggio, che deve contenere al suo interno le informazioni essenziali per il consumatore. E in quasi tutte le occasioni, l’Agcm aveva adottato in precedenza un provvedimento di sospensione cautelare delle trasmissioni.
 
Nel 2008 c’è una importante novità nella giurisprudenza dell’Antitrust. La trasmissione “Quiz caliente” è una vera e propria televendita di loghi e suonerie per cellulari (che il telespettatore acquista automaticamente trascorsi 5 secondi dalla fine del messaggio registrato) “mascherata” da gioco a premi, in chiaro contrasto con la normativa vigente che obbliga gli operatori ad avvertire sempre il telespettatore quando c’è una telepromozione. L’Antitrust ritiene per la prima volta responsabile anche l’emittente televisiva sulla quale la trasmissione è andata in onda, perché ha omesso di specificare le caratteristiche del programma, presentato tra l’altro “in diretta” mentre in realtà si tratta quasi sempre di programmi registrati. Viene così sanzionata con una multa di 41.100 euro non solo la società Chimera (che gestisce le numerazioni a sovrapprezzo) ma anche l’emittente La 9 live 3.
In seguito l’Autority ha costantemente ribadito questo orientamento.
Per la trasmissione “Summerquiz”, la stessa sanzione di 41.100 euro è applicata alle società organizzatrici (Chimera, Calypso, Alias, Esperidi) e alle emittenti (Rete Capri, Canale Italia, Telecupole, La9) 4. Ed il Tar del Lazio ha recentemente respinto il ricorso di una delle emittenti (Telecupole) 5, così come ha respinto i ricorsi di Sardegna tv e Canale 8 per la trasmissione “Speedy quiz6, quelli di Media business maker e Canale Italia per la trasmissione “Telequiz Christmas game” (la sanzione di Canale Italia è stata aumentata a 90.000 euro per le precedenti violazioni del codice del consumo; quella di Media business maker è stata di 80.000 euro) 7 ed i ricorsi di Telemedia e Telecupole per le trasmissioni “Il Quizzissimo” ed “Il Quizzone8.
 
Il Tar del Lazio ha condiviso l’impostazione dell’Antitrust, sottolineando la netta contraddizione tra i regolamenti (che sono precisi) ed i messaggi che compaiono durante le trasmissioni. E’ vero, nel corso dei programmi vengono date informazioni sul fatto che si tratta di televendite, ma ciò avviene con un super che scorre veloce sullo schermo, e a caratteri ridotti, mentre ci sono ripetuti inviti dei conduttori a telefonare subito per partecipare al concorso, disorientando sicuramente il telespettatore. Inoltre non si chiarisce che si tratta in molti casi di una trasmissione registrata, e che la possibilità di partecipare al concorso è comunque riservata a coloro che effettuano un ordine, e che tra essi il sistema seleziona pochi utenti (in taluni casi si tratta di un telespettatore ogni mille chiamate). Il Tar condivide infine la responsabilità delle emittenti televisive per concorso nell’illecito amministrativo, in quanto omettono di informare il telespettatore sulle caratteristiche del programma e consentono la scritta “in diretta” anche se, come abbiamo visto, in molti casi si tratta di un programma registrato.
 
Un'altra pronuncia sanzionatoria dell’Agcm (dicembre 2009) ha riguardato il programma “Quizionario”, conclusosi con multe pari nel complesso a 196.000 euro, deliberate tenendo conto di diverse variabili (dimensioni delle società, situazione patrimoniale, durata e diffusione dei programmi, eventuali recidive etc) e così ripartite: società Linkk (ideatrice della trasmissione): 70.000 euro; Canale Italia, Tele A e Tele A /Multi Services (emittenti): rispettivamente 56.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro 9.
 
Il fenomeno dei “falsi telequiz” è purtroppo ancor oggi diffuso: nel febbraio  2010 l’Antitrust ha decretato la sospensione cautelare di due trasmissioni ("Quiz mania" e "Telequiz giocovincente") che nascondevano televendite di contenuti per cellulari e di “carte vacanze”) 10. In data 30 giugno 2010 l'Antitrust ha sanzionato i responsabili delle due trasmissioni e le televisioni che li hanno messi in onda ( clicca qui). Per altri casi più recenti vedi qui .
 
 
12 giugno 2010 (aggiornamento al 24 aprile 2012)


1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 17668 (PI5984/2007).
2 Cfr. i provvedimenti n. 16663 (PI5499/2007 – Super quiz, impresa Gold Tel), n. 17213 (PI5777/2007 – Il domandone, società Credits Security Consultants), n. 17416 (PI5621/2007 – Quiz arena, società Telemedia).
3 Vedi al riguardo il provvedimento n. 18346 (PI6489/2008).
4 Vedi al riguardo il provvedimento n. 18373 (PI6283/2008).
5 Cfr. la sentenza n. 14879 del 2010.
6 Vedi il provvedimento dell’Agcm n. 18892 (PI6456/2008) e le sentenze del Tar nn. 4186 e 4194 del 2009. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'ulteriore ricorso di Sardegna 1: clicca qui .
7 Cfr. il provvedimento dell’Agcm n. 18778 (PS350/2008) e le sentenze del Tar nn. 4196 e 4202 del 2009.
8 Vedi al riguardo il provvedimento n. 18897 (PI6348/2008), che si è concluso con sanzioni complessive di 332.000 euro e le sentenze del Tar n. 5058 del 2009 e 14867 del 2010: clicca qui .
9 Vedi il provvedimento n. 20627 (PS4704/2009).
10 Cfr. i provvedimenti n. 20833 (PS5424/2010 –società Link e Canale Italia) e n. 20834 (PS5458/2010 – società Publimed e VSE ).