Il Garante della privacy sanziona Fastweb, Consodata e Edipro
Il sito del Garante per la tutela dei dati personali dà notizia dei provvedimenti assunti nei mesi scorsi nei confronti di tre società nel quadro dell’azione volta a contrastare i fenomeni di telemarketing selvaggio e delle offerte promozionali indesiderate.
Il primo provvedimento riguarda Fastweb, destinataria negli anni precedenti di diversi provvedimenti per trattamento dei dati personali di utenti o utilizzo di banche dei dati di altre società a fini di telemarketing senza aver ottenuto il consenso degli interessati, ai sensi della normativa vigente. L’Autorità ha verificato che Fastweb ha continuato ugualmente ad utilizzare fino a gennaio 2009 i dati personali raccolti illegittimamente dalle società Ammiro partners e Edipro per effettuare comunicazioni telefoniche promozionali, ribadendo la necessità che tutti i titolari del trattamento, devono richiedere agli interessati una preventiva informativa, anche nel caso in cui i dati siano acquisiti legittimamente presso terzi, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Codice. Tenuto conto della gravità della condotta (le banche dati avevano particolare rilevanza o dimensioni), il Garante ha deliberato una multa di 300.000 euro 1.
La seconda vicenda concerne Consodata, cui era stato vietato nel 2008 l’utilizzo di elenchi di persone acquisiti prima del 2005 senza il consenso degli interessati. La società aveva continuato ad utilizzare tali elenchi (e a cederli a terzi) fino a gennaio 2009 e solo dopo gli ulteriori accertamenti dell’Autorità aveva avviato un processo di revisione delle proprie banche dati; In conclusione, tenuto conto della gravità dei comportamenti, delle dimensioni dell’azienda, il Garante ha deliberato una multa di 400.000 euro 2
Il terzo provvedimento riguarda Edipro, destinataria nel 2008 di una diffida dall’utilizzo di una banca dati personali acquisita senza il consenso degli interessati. Peraltro la società ha successivamente ceduto tali nominativi ad un altro operatore (Fastweb) che li ha utilizzati per svolgere attività promozionali. In conclusione, ilGarante ha deliberato una multa di 100.000 euro 3.
Il Garante precisa che sono in corso istruttorie nei confronti di altri operatori, delle quali daremo come sempre conto su questo sito non appena pubblicate, continuando il lavoro di informazione sulle iniziative a tutela della privacy portato avanti da Assoutenti (leggi questo articolo )
1 Vedi il provvedimento n. 300 del 18 ottobre 2012 .
2 Vedi il provvedimento n. 6 del 10 gennaio 2013 .
3 Vedi il provvedimento n. 54 del 7 febbraio 2013 .