A cura di Codacons Lazio
Dopo mesi di sollecitazioni da parte delle Associazioni dei consumatori, l’Autorità Garante per le Comunicazioni, ha deliberato il blocco degli aumenti legati all’inflazione, che contrariamente sarebbero divenuti automatici dal 2024.
La decisione dell’Autorità arriva dopo che alcune compagnie telefoniche avevano aggiornato le condizioni dei propri contratti prevedendo la possibilità, dal 2024, di modificare in qualsiasi momento le tariffe applicate ai loro servizi, adeguandoli al tasso annuale di inflazione Istat, escludendo tra l’altro anche il diritto di recesso per gli utenti.
Gli incrementi avrebbero interessato un minimo del fisso del 5%, anche in caso di tasso di inflazione inferiore, o maggiorato comunque del 3,5% ai contratti già esistenti.
Così l’Agcom si è assicurata che sui rincari di massa legati all’inflazione anche per la telefonia non si applicasse l’automatismo che a fine del 2022 era accaduto per le modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas, ossia che nei contratti che non prevedevano l’automatismo, gli operatori non potranno limitarsi a inserirlo con una semplice comunicazione all’utente, come pure avevano già iniziato a fare. Configurandosi come un cambio di natura contrattuale, l’Autorità ha stabilito che occorre una esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente, quindi occorre che il consumatore sottoscriva un nuovo contratto altrimenti può rifiutare e godere delle vecchie condizioni contrattuali fino alla naturale scadenza del vecchio contratto.
I nuovi contratti, invece, saranno soggetti a una disciplina differente, dato che gli operatori potranno inserire da subito la clausola che indicizza le tariffe all’inflazione e gli utenti quindi non si troveranno con condizioni che mutano unilateralmente senza preavviso e senza possibilità di recesso.
L’applicazione dell’adeguamento all’indice dei prezzi al consumo non può avvenire prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale e la durata massima dei contratti non deve superare i 24 mesi e sono previsti interventi a tutela della parte debole sulla proroga dei contratti, la rateizzazione di servizi e apparecchiature terminali, sulla modifica delle condizioni contrattuali, sui diritti degli utenti in caso di discrepanza delle prestazioni rispetto a quanto promesso nel contratto, sul diritto di recesso, sulla cessazione del rapporto contrattuale, riguardo alle informazioni contrattuali sulle procedure di migrazione e la portabilità del numero.
Gli operatori, nelle offerte, dovranno indicare:
• tempi precisi di attivazione dei servizi;
• nei contratti dovranno riportare gli indennizzi a cui gli utenti hanno diritto in caso di disservizi compresi i ritardi o abusi relativi al cambio operatore e portabilità del numero e i casi in cui i tecnici dell’operatore non si presentino all’appuntamento preso con l’utente.
E dato che i prezzi non sono più bloccati, come si prevedono modifiche che vanno ad influire sulla spesa per il consumatore, queste devono essere predisposte anche in negativo, nel caso in cui l’inflazione sarà negativa ( se l’inflazione sale le tariffe salgono = se l’inflazione scende le tariffe devono scendere).