I più recenti provvedimenti adottati dal Garante della privacy
Assoutenti denuncia da tempo le condotte scorrette di tanti operatori che svolgono attività di promozione dei propri prodotti e servizi non rispettando le regole vigenti. Pur con le limitazioni poste dalla legislazione vigente (vedi in particolare le critiche delle associazioni dei consumatori al Registro delle opposizioni), il Garante per la tutela dei dati personali svolge una preziosa opera per contrastare il telemarketing selvaggio. Accanto a forti sanzioni nei confronti delle aziende responsabili di gravi violazioni (come nei recenti casi di Fastweb, Consodata e Edipro già analizzati in questo sito), l’Autorità effettua un accurata valutazione delle tante segnalazioni da parte dei cittadini, esasperati dall’invasione della privacy, per cercare di individuare le responsabilità anche da parte di operatori di minori dimensioni. Da una ricerca effettuata sul sito del Garante emergono molte delibere recentemente adottate dall’Antitrust per fattispecie molto simili tra loro.
Il primo provvedimento riguarda Enterprise Group, responsabile di aver effettuato campagne promozionali attingendo sia ad elenchi categorici e liste pubbliche di soggetti economici (Pagine gialle, Pagine utili, banche dati delle camere di commercio, albi professionali etc) sia a banche dati realizzate da altre aziende, senza richiedere il preventivo consenso agli interessati. Tenuto conto delle numerose segnalazioni e di precedenti violazioni del codice della privacy, il Garante ha deliberato una multa di 70.000 euro 1.
La seconda vicenda concerne Verzeri Maurizio, con sede a Milano, cui è stato contestato l'invio via fax di numerosi messaggi promozionali non richiesti. La società forniva l'informativa agli utenti solo all'atto della comunicazione da parte della clientela dei dati necessari per la fatturazione, in occasione del primo rapporto commerciale. Per queste ragioni, il Garante ha deliberato una multa di 32.000 euro 2. Stessa multa anche alla AB Informatica Urgnano che inviava comunicazioni promozionali via fax, senza rendere l'informativa ed ottenere esplicito consenso 3
Altre sanzioni di minore entità, sempre per comunicazioni promozionali (prevalentemente via fax) in assenza di consenso da parte dei diretti interessati, hanno riguardato Dario Flaccovio Editore , Il Tetto , lo Studio Immobiliare Conca D'Oro ed Eco Education .
2 Vedi il provvedimento n. 302 del 18 ottobre 2012 .
3 Vedi il provvedimento n. 18 del 17 gennaio 2013.