Suonerie e loghi per cellulari: il Consiglio di Stato riafferma la corresponsabilità dei gestori telefonici

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Respinti i ricorsi di Vodafone, Wind e Telecom: multe più salate per le tre società

 

Abbiamo dedicato molta attenzione alle campagne pubblicitarie riguardanti suonerie, loghi e altri contenuti per cellulari, caratterizzate da messaggi ambigui o incompleti sui costi da sostenere per “scaricare” una musichetta: spesso si “agganciava” il consumatore parlando di suonerie “gratuite”, mentre invece si sottoscrivevano abbonamenti settimanali molto onerosi. Su questo tema Assoutenti ha realizzato un controspot guarda il video per sensibilizzare l’opinione pubblica (ed in particolare i ragazzi) a fare molta attenzione e non cadere nel “tranello”. Nella scheda di Assoutenti troverai un’ampia ricostruzione dell’impegno profuso dall’Antitrust per contrastare questa pratica scorretta: i provvedimenti con i quali l’Agcm afferma la responsabilità sia dellesocietà che realizzano e diffondono i messaggi (i c.d. content provider) siadei gestori telefonici hanno dato luogo ad un lungo contenzioso che non si è ancora esaurito. Alcune recentissime sentenze del Consiglio di Stato affermano principi molto importanti su questo aspetto.

Partiamo dai casi riguardanti Telecom. Nel 2009 la società è stata sanzionata più volte dall’Antitrust, assieme alle aziende ideatrici dei messaggi (di volta in volta Zeng, Zed, Buongiorno, Dada) 1.

In sede di esame dei ricorsi, il Tar del Lazio ha condiviso il giudizio dell’Agcm sul carattere ingannevole della pubblicità; inoltre ha riaffermato la corresponsabilità di Telecom per non aver messo in atto un adeguato sistema di controllo sull’operato delle società che diffondevano i messaggi. Tuttavia, il giudice amministrativo ha giudicato “sproporzionate” le sanzioni inflitte a Telecom, perché la responsabilità dell’operatore telefonico era inferiore a quella dei provider; il Tar ha perciò rinviato gli atti all’Agcm per una nuova decisione sull’entità delle sanzioni 2.

L’Antitrust ha rideterminato provvisoriamente le sanzioni 3, presentando però ricorso al Consiglio di Stato; a sua volta, anche la Telecom ha fatto ricorso, sostenendo che la responsabilità era solo dei provider i quali, contravvenendo ai contratti, avevano agito in assoluta autonomia, evitando di sottoporre all’approvazione di Telecom i testi dei messaggi pubblicitari.

Il Consiglio di Stato ha respinto in toto le tesi della Telecom, mettendo in particolare evidenza due aspetti dei contratti tra la società e i provider. Innanzitutto, il meccanismo di ripartizione dei ricavi, che assicura a Telecom entrate proporzionali all’incremento degli abbonamenti sottoscritti: si evidenzia l’interesse della Telecom stessa a massimizzare i profitti dell’iniziativa commerciale, di cui è chiaramente compartecipe. In secondo luogo, la mancata verifica da parte di Telecom dei contenuti della campagna pubblicitaria, come sarebbe stato nei suoi poteri e nelle sue possibilità: ipotizzare un’esclusione di responsabilità in questo caso sarebbe paradossale, perché renderebbe possibile con un semplice contratto esonerare una delle parti dal rispetto di un obbligo di legge.

Nel respingere il ricorso di Telecom, il Consiglio di stato ha invece accolto il ricorso dell’Antitrust, giudicando corrette le sanzioni comminate dall’Agcm (che il Tar riteneva invece troppo elevate): se è vero che la responsabilità dei provider è superiore, va nello stesso tempo considerata anche la maggiore rilevanza economica di Telecom e le aggravanti causate da precedenti violazioni del codice del consumo, ciò che giustifica sanzioni di importo analogo 4.

In conclusione, le sanzioni per la Telecom, per l’insieme dei quattro procedimenti, sono pari a 650.000 euro.

Passiamo ora alle sentenze del Consiglio di Stato relative alle sentenze del Tar che si erano limitate a ridurre le sanzioni a carico di Vodafone e Wind, ribadendo invece la loro corresponsabilità con i provider 5. Con motivazioni analoghe a quelle sopra descritte, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi delle due società ed accolto invece i ricorsi dell’Antitrust: le sanzioni risultano così definitivamente stabilite in 180.000 euro per Vodafone e in 150.000 euro per Wind 6.

Continueremo a seguire le decisioni dell’Antitrust e dei giudici amministrativi e a tenere gli occhi bene aperti su questo tipo di pratica commerciale scorretta: gli ultimi provvedimenti dell’Agcm risalgono allo scorso anno e riguardano Buongiorno (clicca qui), Flycell (leggi qua) e Vodafone (clicca qui); nei primi due casi sono coinvolti anche i gestori telefonici.

27 marzo 2011 (aggiornamento del 1° luglio 2011)

 


1 Confronta i procedimenti n. 19572 (55.000 euro di sanzione alla Zeng; 155.000 euro a Telecom in quanto recidiva); n. 19573 (95.000 euro di sanzione alla Zed; 165.000 euro a Telecom); n. 19574 (115.000 euro di sanzione alla Buongiorno; 155.000 euro a Telecom); n. 19576 (125.000 euro di sanzione a Dada; 165.000 euro a Telecom). L’Agcm ha comminato sanzioni anche ad altri gestori telefonici.
2 Cfr. le sentenze del Tar Lazio nn. 645, 646, 647 e 648 del 2010.
3 Leggi al riguardo questa scheda .
4 Vedi le sentenze da n. 1810 a n. 1813 del 24 marzo 2011.
5 Cfr. il provvedimento n. 19202 del 2008 dell’Antitrust e le sentenze del Tar n. 12593 e 12594 del 2009: l’Agcm aveva deliberato una sanzione di 160.000 euro per la società David2 e altre sanzioni per i gestori corresponsabili (Telecom, Wind, Vodafone, H3G).
6 Vedi le sentenze nn. 1809 e 3895 del  2011.