Suonerie e loghi per cellulari: il Consiglio di Stato conferma le sanzioni per pratica commerciale scorretta

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Sanzionati David 2 e alcuni gestori telefonici

 

Ci siamo interessati molte volte del fenomeno della vendita di suonerie, sfondi e altri contenuti per cellulari. Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare sull’argomento.

Nel 2008 l’Antitrust ha giudicato scorretta la campagna pubblicitaria promossa dalla società David 2, che poneva particolare evidenza alla “gratuità” dell’operazione di scarico, mettendo in secondo piano l’obbligo di sottoscrivere un abbonamento ed i costi che l’utente doveva sopportare.

La David 2 è stata punita con una sanzione di 160.000 euro (che tiene conto di precedenti violazioni del codice del consumo); e l’Agcm ha considerato responsabili anche i gestori telefonici che avevano aderito all’iniziativa, offrendo anche il loro logo; le sanzioni sono state così determinate (sulla base delle aggravanti e delle situazioni di bilancio): 190.000 euro per Telecom, 180.000 euro per Vodafone, 150.000 euro per Wind, 100.000 euro per H3G 1.

Le società 2 hanno presentato ricorso. Il Tar del Lazio ha condiviso il giudizio dell’Agcm sul carattere ingannevole della pubblicità, ma ha giudicato troppo elevate le sanzioni, invitando l’Agcm a rideterminarne la misura 3.

L’Antitrust ha così ridotto le sanzioni (H3G 60.000 euro; David 2 90.000 euro; Wind 70.000;Vodafone 80.000) 4 presentando comunque appello al Consiglio di Stato per queste ultime due posizioni.

Il Consiglio di Stato ha innanzitutto respinto i ricorsi di Wind e Vodafone, ritenendo che queste due società avessero aderito volontariamente  e consapevolmente a un’iniziativa di tipo imprenditoriale al fine di ottenere la massimizzazione degli utili conseguibili 5. Lo stesso Consiglio di Stato ha successivamente accolto i ricorsi dell’Antitrust, giudicando corrette le sanzioni comminate dall’Agcm (che il Tar aveva ritenuto troppo elevate): da un lato appare chiara la responsabilità dei gestori telefonici, che hanno concorso alla realizzazione della condotta scorretta; dall’altro, come prescrive il codice del consumo, va considerata anche la maggiore rilevanza economica delle due società, ciò che giustifica sanzioni di importo sostanzialmente analogo 6. Il Consiglio di Stato ha infine respinto il ricorso di David 2, confermando che il messaggio pubblicitario non forniva con adeguate modalità grafiche le informazioni sulle reali caratteristiche del servizio offerto e sul loro costo, tenuto anche conto che la il messaggi era rivolto in particolare ad adolescenti 7.

 

Se vuoi avere notizie su altre sentenze del Consiglio di Stato di contenuto analogo leggi qui e qua . Guarda anche il controspot realizzato da Assoutenti su questo tema. Per le più recenti decisioni dell’Antitrust per pratiche scorrette collegate alla vendita di suonerie e contenuti per cellulari vedi i casi degli spot di David 2 e T-Plus . 

10 novembre 2012



1 Confronta il procedimento PS1128, provvedimento n. 19202 del 2008.
2 tranne Telecom.
3 Cfr. le sentenze del Tar nn. 9083, 12593, 12594 del 2009 e n. 3289 del 2010.
4 Vedi i provvedimenti nn. 22433, 22548 – 22550 del 2011 .
5 Cfr. la sentenza n. 1809 del 2011.
6 Vedi la sentenza n. 3895 del 2011.
7 Cfr. la sentenza n. 5636 del 2012.