Suonerie e loghi per cellulari: due nuove sentenze del Consiglio di Stato

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Multe più elevate a Vodafone, Wind e Telecom

 

Negli scorsi anni l’Antitrust ha sanzionato molte volte le pubblicità riguardanti suonerie, loghi e altri contenuti per cellulari, perché i messaggi “occultavano” i costi che il consumatore doveva effettivamente sostenere per “scaricare” una musichetta: spesso si parlava di suonerie “gratuite”, mentre l’utente si trovava a sottoscrivere, senza esserne consapevole, un abbonamento settimanale oneroso. L’Agcm ha spesso affermato la responsabilità sia dellesocietà che realizzavano e diffondono i messaggi (i c.d. content provider) siadei gestori telefonici (Telecom, H3G, Vodafone, Wind).

Ciò ha dato luogo ad un ampio contenzioso di fronte ai giudici amministrativi. Dopo le sentenze del Tar, in alcuni casi sono stati presentati ricorsi anche al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha già emesso quattro sentenze il 24 marzo scorso, delle quali abbiamo dato notizia, con le quali il Consiglio di Stato ha riaffermato la responsabilità di Telecom, Vodafone e Wind (leggi questa scheda ). Tale orientamento è stato ora confermato da due nuove sentenze del 12 aprile 2011.

 

La prima vicenda riguarda un provvedimento dell’Agcm del 2008 1, avente come oggetto la campagna pubblicitaria promossa dalla società Dada con slogan che fanno riferimento immediato alla gratuità del servizio, senza adeguata evidenziazione dei costi dell’abbonamento. Le sanzioni sono state pari a 40.000 euro per Dada e Vodafone, 75.000 euro per Telecom, 65.000 euro per Wind, 55.000 euro per H3G.

In sede di esame dei ricorsi di Telecom, Wind e Vodafone, il Tar del Lazio ha condiviso il giudizio dell’Agcm sul carattere ingannevole della pubblicità, ma ha giudicato troppo elevate le sanzioni per i tre gestori, in quanto la loro responsabilità sarebbe stata inferiore a quella della Dada; il Tar ha perciò rinviato gli atti all’Agcm per una nuova decisione sull’entità delle sanzioni 2.

L’Antitrust ha rideterminato provvisoriamente le sanzioni 3, presentando però ricorso al Consiglio di Stato; a sua volta, anche le tre società hanno fatto ricorso, ribadendo che la responsabilità era solo del provider il quale, contravvenendo ai contratti, aveva agito in assoluta autonomia, senza coinvolgere i gestori nella loro campagna pubblicitaria.

Il Consiglio di Stato 4 ha respinto in toto le tesi delle tre società, sottolineando in particolare il meccanismo di remunerazione previsto dai contratti, che determinava un diretto ed immediato interesse alla più ampia diffusione dell’iniziativa commerciale. Anche l’autorizzazione all’utilizzo dei loghi delle tre società nel sito Internet della Dada attribuiva maggiore attendibilità ai messaggi, tale da indurre i potenziali clienti ad accostarsi all’offerta proposta con un più alto grado di fiducia. I tre gestori ben avrebbero potuto controllare la campagna pubblicitaria della Dada: e tale comportamento fa emergere una loro responsabilità per colpa.

Il Consiglio di stato ha invece accolto i ricorsi dell’Antitrust, giudicando corrette le sanzioni comminate dall’Agcm (che il Tar aveva ritenuto troppo elevate): se è vero che la responsabilità del provider è superiore, secondo il codice del consumo va considerata anche la maggiore rilevanza economica delle tre società, ciò che giustifica sanzioni di importo sostanzialmente analogo.

 

La seconda vicenda riguarda un altro provvedimento dell’Agcm del 2008 5, che aveva giudicato ingannevole la pubblicità realizzata dalla Zero9, incentrata sul seguente claim: “Invia 10 SMS gratis al giorno. E in più ricevi subito una fantastica suoneria”: l’offerta pubblicizzava l’elemento più appetibile del servizio offerto – la messaggeria gratuita – trascurando invece di fornire chiare informazioni sugli altri aspetti del servizio e sui costi relativi. Le sanzioni sono state pari a 155.000 euro per Zero9, 315.000 euro per Telecom, 285.000 euro per Vodafone, 265.000 euro per Wind.

Il Tar del Lazio, nel confermare il giudizio sul carattere scorretto di questa pratica commerciale, aveva chiesto all’Antitrust di ridurre le sanzioni sia per la Zero9 (per tener conto del ravvedimento operoso della società) sia dei tre gestori 6. L’Agcm ha pertanto fissato in 115.000 euro la sanzione di Zero9 7, riducendo provvisoriamente anche le altre sanzioni, in attesa che il Consiglio di Stato si esprimesse al riguardo 8.

Il Consiglio di Stato 9, con motivazioni analoghe a quelle sopra descritte, ha respinto i ricorsi delle tre società e ha accolto invece quelli dell’Antitrust, ripristinando così le sanzioni nella misura originaria.

 

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13 aprile 2011



1 Confronta il procedimento PI6254, provvedimento n. 17856 .
2 Cfr. le sentenze del Tar nn. 10466, 10467 e 10468 del 2008.
3 Vedi i provvedimenti nn. 21590, 21591 e 21592 .
4 Vedi la sentenza n. 2251 del 2011.
5 Confronta il procedimento PS457,  provvedimento n. 18779 .
6 Cfr. le sentenze nn.  7122, 7123, 7486  e 7588 del 2009.
7 Vedi il provvedimento n. 21943 del 2010 .
8 Vedi i provvedimenti nn. 21944 – 21946 del 2010.
9 Vedi la sentenza n. 2256 del 2011.