Stop all’attività di retention illegittima da parte di Fastweb

835

L’Agcom accetta gli impegni presentati da Fastweb senza deliberare sanzioni

 

Nel 2011 l’Autorità garante delle comunicazioni, su segnalazione di alcuni gestori telefonici,  ha aperto un procedimento nei confronti di Fastweb per le attività volte a ricontattare i clienti che avevano già espresso la volontà di passare ad altro operatore, proponendo loro condizioni contrattuali più favorevoli.

Fastweb, in seguito all’apertura del procedimento, ha interrotto tali comportamenti illegittimi, presentando impegni finalizzati ad eliminare in futuro violazioni della normativa vigente.

Il 2 agosto 2012 l’Agcom, alla luce anche delle osservazioni effettuate daglialtri operatori, ha accettato gli impegni presentati dall’azienda per migliorare le procedura interne, giudicandoli idonei a rimuovere le ragioni che avevano determinato tali illegittime attività di retention. In particolare, gli impegni prevedono la soppressione di qualsiasi contatto telefonico successivo alle richieste di passaggio ad altro operatore; l’azienda invierà solo una email (il cui testo è stato approvato dall’Autorità) al vecchio cliente per risolvere le pratiche commerciali in sospeso. E’ prevista una fase di controllo, con report periodico, a cura di un’apposita task force, di cui farà parte un membro nominato dall’Agcom. Infine, la società ha introdotto la possibilità per i nuovi clienti di esercitare il proprio diritto di ripensamento tramite telefonata registrata: tale possibilità si aggiunge alle altre modalità indicate dal codice del consumo (raccomandata, fax, email), contribuendo così a semplificare l’utilizzo dello strumento del recesso 1.

 

11 settembre 2012