L’Antitrust sospende lo spot ed apre un nuovo procedimento per pratica commerciale scorretta. Il Tar però annulla il provvedimento
Abbiamo denunciato in più occasioni l’uso spregiudicato da parte di diversi operatori di annunci pubblicitari volti a mascherare abbonamenti onerosi dietro offerte di “scarico gratuito” di suonerie ed altri contenuti per cellulari. Si tratta di un fenomeno che sembrava ormai debellato dopo le numerose multe comminate dall’Antitrust, a partire dal 2006 (ed in larga parte confermate dai giudici amministrativi), ai responsabili delle campagne pubblicitarie (ed anche ai gestori telefonici che avevano fornito il loro logo e la collaborazione tecnica): leggi ad esempio questa scheda di Assoutenti . Purtroppo negli ultimi tempi dobbiamo registrare una nuova offensiva, basata soprattutto su fantomatici “concorsi a premio” o “vincite sicure”.
Il 6 settembre l’Autorità garante della concorrenza, in seguito alle numerosissime segnalazioni di cittadini e di un’associazione dei consumatori, ha adottato un provvedimento d’urgenza per sospendere lo spot realizzato dalla David2 (società che offre suonerie, sfondi, video, giochi ecc. per cellulari) su canali Mediaset e su Iris, volto a reclamizzare il concorso a premi “Superquiz”, basato su domande facilissime: in realtà, coloro che partecipano sottoscrivono un abbonamento mensile al servizio “allyoucan”, al costo di 24,20 euro al mese, che vengono immediatamente detratte dal credito telefonico: le informazioni fornite durante gli spot appaiono fuorvianti ed incomplete ed in grado perciò di trarre in inganno un consumatore che non presti una particolare attenzione.
La società, già responsabile in passato di numerose pratiche commerciali scorrette ed aggressive ( clicca qui) ha sospeso lo spot e ha presentato le prime memorie difensive in previsione della decisione definitiva da parte della stessa Antitrust 1. Il 3 ottobre 2012 l’Autorità ha confermato la sospensione degli spot, ribadendo la propria competenza a deliberare in questa materia e la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare (provvedimento 23937). Sulla questione si era pronunciato anche l’Istituto per l’autodisciplina pubblicitaria ( pronuncia n. 64 del 2012 )
Il Tar del Lazio, dopo aver accolto la richiesta di sospensione cautelare della società, ha infine annullato la decisione dell’Antitrust, riaffermando ancora una volta la competenza dell’AGCom sui comportamenti scorretti degli operatori del settore delle telecomunicazioni, sulla base di quanto previsto dal codice delle comunicazioni e, più in particolare, dal Regolamento AGCom n. 145 del 2006 sui servizi a sovrapprezzo; e l’Autorità ha aperto un autonomo procedimento proprio per giudicare la liceità del comportamento della società 2. Su questo problema vedi anche la recente decisione del Tar sul caso Buongiorno-Wind e, in senso opposto, quella dell’Antitrust sul caso Noatel.
7 settembre 2012 (aggiornamento del 25 luglio 2013)