Sentenza in materia di distanza minime fra pompe di benzina (causa C-384/08)
La Corte, decidendo su richiesta del TAR Lazio, ha precisato che la normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento va intesa nel senso che è illegittima qualunque disposizione nazionale che ponga limiti generalizzati alla installazione di pompe di benzina nel senso, fra l'altro, di stabilire distanze minime fra gli impianti.
L'autorità amministrativa competente al rilascio della relativa autorizzazione potrà negarla solo qualora ricorrano specifiche e concrete esigenze di tutela della sicurezza o della igiene o di altri beni giuridicamente protetti (ad esempio, l'ambiente) e qualora non sia possibile, oltretutto, rilasciare l'autorizzazione con prescrizioni che salvaguardino quei beni consentendo, al tempo stesso, l'apertura dell'impianto.
La massima della sentenza è la seguente:
"L'art. 43 CE, letto in combinato disposto l'art. 48 CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella di cui alla causa principale, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal Trattato CE. In circostanze come quelle della controversia principale, tale restrizione non appare idonea ad essere giustificata dalle finalità di sicurezza stradale, di tutela sanitaria ed ambientale e di razionalizzazione del servizio reso agli utenti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare."