Sentenza del Consiglio di Stato sul regolamento riguardante i contrassegno della SIAE su cd e dvd

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Il giudice amministrativo conferma la legittimità del regolamento

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 584 del 2012, si è definitivamente pronunciata sul ricorso presentato da Edizioni Master (società che distribuisce, in abbinamento editoriale alle proprie testate, CD-ROM, DVD contenenti musica, film, videogame etc), che contestava la legittimità del Dpcm n. 31 del 2009 1: tale regolamento disciplina, ai sensi della legge sul diritto d’autore (21 aprile 1941 n. 633), le modalità di apposizione del contrassegno su ogni supporto contenente programmi, suoni, voci o immagini in movimento, le cui spese ed oneri sono a carico dei richiedenti.

Edizioni Master, dopo una sentenza del 2007 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, aveva commercializzato i supporti senza contrassegno, chiedendo anche la restituzione degli importi versati alla SIAE dal giugno 2004 al febbraio 2008.

In particolare, la Corte ha ribadito la finalità del contrassegno, che è volto a tutelare sia il diritto di autore in sé sia gli operatori commerciali sia i consumatori, specie di fronte al fenomeno così diffuso di “pirateria” e contraffazione. Non può parlarsi di ostacoli alla libera circolazione delle merci per la disparità tra le normative dei diversi Paesi europei né di “discriminazione” tra le opere prodotte e quelle non originate nel territorio nazionale, quando gli adempimenti disposti dalle leggi nazionali sono volti ad assicurare l’efficacia dei controlli fiscali, la protezione della salute, la lealtà dei negozi commerciali o la difesa dei consumatori. Nel caso in discussione, il contrassegno garantisce anche il consumatore, preservandolo dal rischio di acquisto di prodotti contraffatti, oltre che dalle conseguenze penali per la violazione delle norme sul diritto d’autore.

La Corte si è limitata ad affermare l’illegittimità della disposizione del regolamento che autorizzava l’applicazione della dpcm anche per il periodo antecedente all’emanazione del regolamento, in contrasto con il principio di irretroattività sulla disciplina dei rapporti patrimoniali pregressi delle fonti regolamentari.

3 febbraio 2012



1 Il precedente ricorso era stato già respinto dal Tar del Lazio (sentenza n. 11590 del 2009).