Respinti definitivamente i ricorsi della società nei confronti delle sanzioni per complessivi 1,2 milioni di euro
Nel 2007 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) ha esaminato il caso di alcune schede prepagate della Lycatel, società irlandese fornitrice di servizi di telecomunicazione (servizio tra operatori, preselezione dell’operatore, VOIPO e carte telefoniche prepagate).
Avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’AGCOM ha contestato la violazione della normativa vigente 1con riguardo ai seguenti profili:
– scarsa chiarezza sui contenuti del servizio, modalità di erogazione, prezzi, unità di conteggio, modalità di tassazione;
– pagamento all’utente di importi maggiori rispetto a quelli dei profili tariffari pubblicizzati;
– modifica senza preavviso delle condizioni economiche applicate ai servizi telefonici internazionali offerti al pubblico.
Per queste ragioni l’Autorità ha disposto una sanzione complessiva di 1.287.000 euro, diffidando la società da ripetere tali comportamenti in futuro. Nella quantificazione delle sanzioni, l’AGCOM ha tenuto non solo delle dimensioni economiche dell’azienda ma anche del mancato rimborso agli utenti interessati delle somme indebitamente percepite 2.
1 Cfr. art. 70 del decreto leg. n. 259 del 2003.
2 Vedi le ordinanze nn. 528-531 del 2007 (Per le motivazioni cfr. ad esempio la delibera n. 529 del 2007 ).
3 Vedi le sentenze nn. 6847-6850 del 2008.
4 Cfr. le sentenze nn. 1574-1577 (per le motivazioni vedi ad esempio la sentenza n. 1574 ).
5 Vedi l'ordinanza n,. 325 del 2009 .
6 Cfr. il provvedimento n. 20461 del 2009.