Sanzioni per 61 milioni di euro deliberate dall’Antitrust per intese lesive della concorrenza nel comparto dei cosmetici

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Il Tar conferma l’esistenza dell’intesa illecita tra 16 produttori

 

Il 15 dicembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza del mercato ha concluso ilprocedimento, avviato nel 2008, per verificare l’esistenza di intese tra i produttori di cosmetici – ivi inclusi quelli che detengono le quote più rilevanti del mercato – volte ad allineare il prezzo di alcune tipologie di prodotti (igiene orale, cura dei capelli e della pelle) destinati alla vendita presso la grande distribuzione organizzata (GDO) 1.

Al termine di una approfondita istruttoria, l’Antitrust ha accertato:

                un costante scambio di informazioni tra i principali operatori del settore sulle rispettive strategie commerciali (aumenti programmati, sconti e bonus concessi ai punti vendita etc), nell’ambito di riunioni organizzate, a partire almeno dal 2000, tra i responsabili commerciali delle società;

                la definizione di una azione concordata per un aumento costante e generalizzato dei prezzi dei prodotti, di norma superiore al tasso di inflazione annuale;

                un coordinamento tra gli operatori volto a contrastare le politiche di riduzione dei prezzi portate avanti da un importante catena commerciale.

L’Antitrust ha giudicato tali intese in contrasto con l’art. 101 del Trattato dell’Unione europea, perché si è così realizzata una profonda alterazione della concorrenza nel settore della vendita dei cosmetici. Data la gravità di tali intese, l’Agcm ha deliberato sanzioni complessive per 81 milioni di euro, ripartite in base alle responsabilità di ciascun operatore e al diverso coinvolgimento nelle intese di ciascuno di essi. La Henkel non è stata sottoposta a sanzioni per il decisivo contributo dato alla piena individuazione delle intese; mentre le sanzioni per la Colgate-Palmolive e per la Procter  & Gamble sono state ridotte in maniera significativa per la fornitura di ulteriori documenti dopo l’apertura del procedimento.

Il Tar del Lazio, esaminando i ricorsi presentati da 14 aziende, ha confermato l’impianto accusatorio dell’Antitrust per quanto riguarda l’esistenza dell’intesa lesiva della concorrenza tra gli operatori del settore, limitandosi a non condividere alcuni dei criteri adottati per la quantificazione delle sanzioni, che dovranno perciò essere rideterminate dall’Autorithy 2.

Il 2 agosto, 2 settembre, 9 ottobre e 28 novembre 2012, in ottemperanza alla sentenza del Tar, l’Antitrust ha rideterminato le sanzioni, per un importo complessivo di circa 61 milioni di euro, così ripartite (le somme, arrotondate, sono indicate in milioni di euro) 3:

         L'Oreal Italia: 20,2

         Unilever Italia Holdings: 14

         L.Manetti-H.Roberts & Co: 5,7

         Procter & Gamble: 4,67

         Sara Lee Household & Body Care Italy: 3

         Beiersdorf: 2,6

         Johnson & Johnson: 2,4

         Colgate-Palmolive: 1,8

         Reckitt-Benckiser Holdings (Italia): 1,84

         Glaxosmithkline Consumer Healthcare: 1,7

         Mirato: 1,68

         Paglieri Profumi: 0,26

         Ludovico Martelli: 0,16

         Weruska&Joel: 0,11

         Associazione Italiana dell’Industria di Marca – Centromarca 4: 0,012

         Sunstar Suisse: 0,01

 

15 dicembre 2010 (ultimo aggiornamento 29 ottobre 2012)



1 Vedi il procedimento I701.
2 Vedi le sentenza n. 8941, da 8943 a 8955 del 2011 (con le quali il giudice amministrativo ha chiesto ulteriori elementi all’Antitrust) e le sentenze nn. da 3268 a 3281 del 2012.
3 Vedi i provvedimenti 23792, 23911, 23981 e 24081.
4 Centromarca è un’associazione di aziende industriali che producono articoli di consumo di marca e ha svolto un ruolo di “smistamento” di informazioni “sensibili” tra gli operatori del settore.