Riforma della professione forense e tutela della concorrenza

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Sintesi di una segnalazione dell’Antitrust a Governo e Parlamento

 

Il 9 agosto 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso un parere in merito alla proposta di legge “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (AC 3900) che fa seguito ad un precedente documento elaborato nel 2009 1.

L’Antitrust sottolinea che è stata approvata una riforma complessiva delle professioni (leggi questa scheda ), ispirata a principi di liberalizzazione, rispetto alla quale la proposta di legge in esame appare in contrasto per alcuni aspetti.

Titolo di specialista. Esso può essere attribuito esclusivamente dal Consiglio nazionale forense (CNF), dopo “percorsi formativi e professionali”, di durata almeno biennale, organizzati da ordini territoriali, associazioni forensi e altri enti ed istituzioni pubbliche o private. Oggetto di rilievo, in particolare, l’assenza di un effettiva esperienza professionale, nella materia nella quale si consegue la specializzazione, quale condizione per l’attribuzione del titolo.

Pubblicità. La proposta si limita a autorizzare gli avvocati a dare “informazioni sull’esercizio della professione”, secondo “criteri” definiti dal CNF, mentre le norme in vigore hanno eliminato per tutte le professioni i divieti, anche parziali, alla diffusione della pubblicità attraverso. Secondo l’Agcm possono derivare limitazioni all’uso della pubblicità, considerato strumento utile a favorire la concorrenza nel settore, anche in relazione ad un “controllo” affidato al CNF, in contrasto con le disposizioni che affidano all’Antitrust la verifica di tutte le forme di pubblicità ingannevole e comparativa.

Compensi. L’Agcm contesta la previsione di un decreto ministeriale (sentito il CNF) che fissi tariffe di riferimento in caso di mancato consenso sull’entità del compenso. La disposizione appare in contrasto con i principi antitrust, secondo i quali tariffe professionali minime, ancorchè non obbligatorie come nel caso in esame, , costituiscono un ostacolo alla libera concorrenza tra gli operatori; criticato anche il divieto di prevedere compensi legati ai risultati effettivamente conseguiti.

Incompatibilità. La proposta di legge amplia notevolmente i casi di incompatibilità, che secondo l’Antitrust dovrebbero essere invece limitati ai soli casi in cui siano indispensabili per garantire il corretto esercizio della professione. In particolare, sono giudicati incongruenti i divieti all’esercizio di altre attività di lavoro autonomo, anche part time, e di iscriversi ad altri albi professionali.

Tirocinio. L’Agcm giudica troppo rigide alcune regole introdotte dalla proposta di legge, con particolare riferimento alla durata biennale, all’inefficacia dell’intero periodo di formazione in caso di sospensione di sei mesi della pratica, al tetto di tre praticanti per ogni studio legale, alle limitazioni per l’esercizio concreto della professione durante l’intero periodo e al divieto di avere un rapporto di pubblico impiego.

16 agosto 2012



1 Cfr. AS974, pubblicato sul bollettino n. 30 del 2012 dell’Agcm.