Ridotte le sanzioni per la società Oney (ex Accord)

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Il Consiglio di Stato si esprime su un caso di pratica commerciale scorretta

 

Nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha giudicato scorrette le pratiche messe in atto dalla Accord (oggi Oney),società che svolge attività nel settore finanziario, riguardanti la commercializzazione presso i punti vendita Auchan della carta revolving “Auchan-Accord”: al consumatore non erano state fornite tutte le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche della carta e gli oneri che essa comportava a suo carico.

L’Agcm ha pertanto deliberato una sanzione complessiva di 385.000 euro, di cui 200.000 euro per la pratica scorretta relativa alla carta revolving 1.

Nel maggio del 2010, il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso della società, non qualificando come “aggressiva” la pratica commerciale messa in atto dalla Oney, e invitando l’Agcm ad effettuare una nuova quantificazione delle sanzioni, tenendo nella giusta considerazione le perdite di esercizio registrate negli ultimi anni 2.

Il 24 novembre 2010 l’Antitrust, in attesa di una pronuncia definitiva del Consiglio di Stato su questo caso, ha ridotto la sanzione complessiva a 247.000 euro, di cui 170.000 euro per la pratica scorretta relativa alla carta revolving 3.

Nel giugno del 2011, il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla vicenda, ha respinto sia il ricorso della Oney (volto a ridurre o cancellare la sanzione), sia quello dell’Agcm (che chiedeva il ripristino della sanzione originaria) 4.

Nell’occasione il Consiglio di Stato ha ribadito la competenza dell’Agcm anche nel settore del credito, quando sia necessario tutelare il consumatore da informazioni ingannevoli o parziali o da altre pratiche scorrette idonee a falsarne il comportamento economico.

Nel caso in esame, il particolare contesto in cui si realizza la stipula del contratto di finanziamento (un grande supermercato) impone infatti, sin dal primo contatto, una maggiore diligenza da parte dell’operatore al fine di compensare la minore “attenzione” dell’utente e salvaguardare il suo diritto ad avere un’adeguata informazione, pena l’aggravarsi dello squilibrio informativo che caratterizza il consumatore medio in un settore complesso qual è quello del credito. Secondo il Consiglio di Stato l’offerta commerciale dovrebbe evidenziare tutti gli elementi qualificanti come, ad es. “il tasso di interesse passivo applicato (nominale ed effettivo globale), il suo calcolo sulla rata non pagata (piuttosto che sull’intero debito residuo), le scadenze e i montanti di rientro, la durata, il recesso, l’entità del limite di affidamento e le precise conseguenze del suo sconfinamento (es., tasso di ulteriore interesse, commissione di massimo scoperto), il costo totale, le spese fisse e le commissioni e così via……Parimenti, dovrebbe chiarire così facoltatività, oggetto, costi, modalità e quant’altro del connesso contratto di assicurazione”. E non è certo la “quantità” dei documenti consegnati al potenziale cliente il parametro per misurare la chiarezza della proposta commerciale.

 

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14 dicembre 2010 (aggiornamento del 22 giugno 2011)



1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 19983 del 2009 (PS2760).
2 Cfr. la sentenza n. 12277 del 2010.
3 Vedi il procedimento PS2760B – provvedimento n. 21826, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 46/2010.
4 Cfr. la sentenza n. 3763 del 2011.