Relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per il 2011

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Sintesi degli interventi più rilevanti in materia di tutela della concorrenza e di pratiche commerciali scorrette

 

1. Scenario generale

La gravissima crisi economica a livello mondiale presenta caratteristiche specifiche in Italia, dove si registra una crescita molto limitata del Pil, l’aumento della disoccupazione, forti diseguaglianze sociali ed un diffuso pessimismo sia da parte delle imprese che dei consumatori.
Il Presidente Pitruzzella sottolinea l’importanza di continuare nelle azioni di liberalizzazione e semplificazione del sistema economico, coerentemente con quanto avviene a livello comunitario, evitando facili scorciatoie di tipo dirigistico e centralizzato, tipiche proprio delle fasi di recessione economica. Il rafforzamento delle politiche antitrust (ed in particolare il contrasto a tutti i cartelli tra imprese e alle rendite di posizione) potrà avere effetti positivi, soprattutto nel medio-lungo periodo, non solo in termini di crescita dell’economia, di innovazioni nel sistema produttivo e di aumento della competitività, ma anche di riduzione dei prezzi e di miglioramento delle condizioni dei consumatori.
L’esistenza di un apparato sanzionatorio è una condizione essenziale per il contrasto alle politiche anticoncorrenziali; ma particolare importanza assumono altri istituti, come quelli degli impegni presentati dalle aziende, quando siano utili a superare in concreto le situazioni anticoncorrenziali e rimuovere le ragioni strutturali che ne sono alla base.
In questo contesto, l’Autorità potrà avvalersi dei nuovi poteri previsti dalla più recente normativa. In primo luogo, la verifica delle clausole vessatorie nei contratti, che si affianca al controllo esercitato dall’autorità giudiziaria, e che potrà svolgersi anche in via preventiva (a seguito della richiesta avanzata dalle imprese interessate). In secondo luogo, si registra l’estensione delle tutele del codice del consumo anche alle aziende di minori dimensioni. Vanno infine ricordate l’estensione del potere consultivo dell’Autorità nell’ambito del procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti e la facoltà ad essa assegnata di impugnare atti amministrativi (sia di rilevanza nazionale che locale) che possano causare violazioni delle norme a tutela della concorrenza e del mercato: ciò consentirà di contrastare l’inefficienza della burocrazia pubblica e adottare procedure chiare e con tempi di risposta certi.
Il rispetto delle regole, a tutti i livelli, è condizione di un ordinato sviluppo economico: è pertanto importante il ruolo dell’Agcm per assicurare il “rating di legalità delle imprese” attraverso proposte di modifica delle leggi e la verifica del loro rispetto insieme agli altri organismi preposti.
La relazione ribadisce lo stretto legame tra gli interventi a tutela della concorrenza e quelli a tutela dei consumatori: “La prima apre i mercati agendo sul lato dell’offerta, la seconda concorre al raggiungimento del medesimo obiettivo agendo sul lato della domanda”.
 

2.Liberalizzazioni e tutela della concorrenza

2.1        L’Evoluzione del quadro normativo
La relazione evidenzia gli ostacoli ancora esistenti ad una completa liberalizzazione di importanti settori produttivi, che hanno frenato concorrenza e crescita. L’Antitrust ha esercitato un ruolo molto propositivo per accelerare le riforme dell’ordinamento. Nel 2011 sono stati redatti oltre 100 pareri e segnalazioni (in particolare nel settore dei servizi e in quelli dell’acqua, dei rifiuti e dei trasporti), in parte recepiti nei recenti provvedimenti del Governo, in particolare in materia di servizi pubblici locali, trasporti (con l’istituzione di una nuova Autorità), gas (con la separazione di Snam da Eni), impianti di distribuzione dei carburanti e trasparenza dei prezzi, liberalizzazione delle tariffe professionali. Uno sforzo particolare sarà dedicato in futuro all’e-commerce, caratterizzato dalla presenza di operatori come Google che hanno un ruolo preponderante nella raccolta pubblicitaria. Qui di seguito sono sintetizzate alcune indicazioni dell’Agcm per i diversi settori.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI. L’ambito dei servizi pubblici locali deve considerarsi area privilegiata per l’avvio di processi di liberalizzazione, per le condizioni estremamente insoddisfacenti dell’offerta a fronte dell’importanza che esso ricopre nell’economia complessiva.
A seguito di un’ampia attività legislativa sviluppatasi nella seconda metà del 2011, il nuovo assetto normativo del settore si fonda su un principio innovativo di liberalizzazione della gestione dei servizi pubblici locali, richiedendo a ciascun ente locale una cogente analisi preventiva della possibilità di un regime di offerta in concorrenza nel mercato per tali servizi. L’obiettivo è quello di limitare il regime di affidamento in esclusiva della gestione di detti servizi ai casi in cui una specifica analisi di mercato abbia dimostrato che tale forma di gestione sia l’unica idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettività. In quest’ultimo caso, per gli affidamenti diretti di gestione di servizi che superino un determinato valore economico la riforma ha poi ribadito la prevalenza del principio generale dell’affidamento con gara, seppure con una limitata deroga per le società che risultino dall’integrazione operativa di precedenti gestioni nell’ambito di un bacino dimensionale ottimale. Sulla materia è intervenuto da ultimo l’art. 25 del d.l. n. 1/2012, con norme che introducono aspetti di razionalizzazione delle gestioni improntati a criteri di efficienza dimensionale.
Una concreta attuazione del nuovo quadro regolatorio richiede innanzitutto una rapida approvazione del decreto ministeriale di cui all’art. 4 del d.l. n. 138/2011, finalizzato a definire i criteri cui devono ispirarsi gli Enti locali nello svolgimento della verifica di una gestione concorrenziale. La Relazione sottolinea, peraltro, che il parere non vincolante dell’Autorità sulle verifiche di concorrenzialità degli enti locali, anche a fronte della possibilità di successiva impugnativa da parte dell’Autorità di cui all’articolo 21-bis della legge n.287/1990 nei casi di violazione dei principi concorrenziali, potrebbe determinare, a causa delle prevedibili farraginosità delle procedure, seri rischi di rallentamento del processo di liberalizzazione del settore.  
TRASPORTI. Il nuovo assetto normativo in materia di regolazione dei trasporti delineato dal d.l. n. 1/2012 ha previsto una nuova Autorità indipendente cui sono assegnate competenze molto rilevanti. In particolare, con riguardo ai servizi di trasporto ferroviario, l’Autorità dovrà svolgere un’analisi prospettica, in un’ottica di comparazione europea, del grado di efficienza dei diversi livelli di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa che offre i servizi. L’Antitrust considera estremamente auspicabile tale attività, in quanto l’attuale integrazione nazionale, nell’ambito dello stesso gruppo societario, tra il gestore dell’infrastruttura ed il gestore dei servizi di trasporto continua a rappresentare un importante ostacolo per l’introduzione della concorrenza nel trasporto ferroviario, sia merci che passeggeri.
ENERGIA. L’industria nazionale è caratterizzata, nel confronto internazionale, da elevati prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas naturale. Secondo l’Antitrust, è in particolare il settore del gas naturale a presentare una conformazione ancora scarsamente concorrenziale. In entrambi i mercati, appare necessario nel medio periodo incentivare una gestione delle attività di trasporto (anche internazionale) e di stoccaggio di gas coerente con i necessari investimenti in nuove infrastrutture e prevedere un assetto regolatorio idoneo a consentire al gestore della rete di svolgere con terzietà il ruolo sistemico conferito dall’avvio del nuovo sistema di bilanciamento.
Particolarmente apprezzabili risultano pertanto le scelte normative di cui agli artt. 14 e 15 del d.l. n. 1/2012, di introdurre disposizioni finalizzate a ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese attraverso una più efficiente gestione della capacità di stoccaggio strategico, e di procedere a una separazione proprietaria della società Snam S.p.A. da l’incumbent Eni S.p.A. Tale scelta appare, infatti, l’unica strutturalmente in grado di eliminare incentivi per lincumbent all’adozione di comportamenti escludenti o anticompetitivi.
L’Autorità ritiene tuttavia che si debbano interpretare come temporanee le misure, introdotte dallo stesso decreto, di riduzione delle tariffe regolamentate per i clienti cd “vulnerabili”, finalizzate ad avvicinarle ai prezzi prevalenti sui mercati spot liquidi. Una volta che le mutate condizioni concorrenziali portino a una riduzione dei prezzi all’ingrosso del gas naturale, dovrebbero essere abbandonati i regimi di tutela attualmente previsti, che, fissando normativamente tariffe artificiosamente basse, potrebbero determinare l’uscita dal mercato di nuove imprese a più basso livello di integrazione ed a minore redditività, ostacolando una più efficace concorrenza nel mercato.
DISTRIBUZIONE CARBURANTI. L’Antitrust rileva che il prezzo dei carburanti in rete in Italia, al netto della componente fiscale, è tra i più elevati di tutti i Paesi della UE: alla base di tale fenomeno sia l’eccessivo numero di punti vendita e l’inefficienza che caratterizza la rete italiana di distribuzione di carburanti, sia il mancato sviluppo di una funzione di distribuzione realmente autonoma nell’ambito della filiera, in grado di determinare consistenti riduzioni dei prezzi sul mercato finale.
Le previsioni normative contenute nel d.l. n. 1/2012 favoriscono una riduzione sostanziale del numero dei piccoli impianti inefficienti e di quelli incompatibili, e l’ingresso di nuovi operatori non integrati verticalmente, anche attraverso l’eliminazione di vincoli all’utilizzo di strumenti concorrenziali diversi dal prezzo nell’attività di distribuzione dei carburanti (orari, self service, non oil), favorendo il necessario processo di ristrutturazione della rete di distribuzione. Inoltre, le nuove norme spingono verso una maggiore indipendenza nell’attività di approvvigionamento, mediante forme di progressivo abbandono dei contratti di esclusiva, e l’adozione di differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’Autorità lamenta, tuttavia, che la nuova normativa preveda ancora la definizione negoziale di ciascuna tipologia contrattuale mediante accordi tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione e concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, da depositarsi presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale previsione appare, sotto il profilo concorrenziale, ingiustificatamente limitativa della libertà negoziale delle parti e suscettibile di generare nuove prassi di uniformità contrattuale, che non tengano conto dei differenziali di efficienza fra gli operatori e possano ostacolare gli esiti realmente concorrenziali dell’importante riforma attuata.
SETTORE DEI SERVIZI. L’Autorità riconosce come Governo e Parlamento hanno intrapreso con fermezza, in questo settore, la strada della liberalizzazione, dapprima con il d.l. n. 138/2011 e poi con il d.l. n. 201/2011 ed il d.l. n. 1/2012,  affermando il principio generale della libertà di accesso al mercato e stabilito il superamento di molte anacronistiche disposizioni restrittive, pur con modalità diverse e non senza talune sovrapposizioni.
L’Autorità ha in più sedi auspicato un intervento di armonizzazione delle norme adottate successivamente al recepimento della direttiva Servizi con le misure contemplate dal d.lgs. n. 59/2010, da un lato coordinando tutte le disposizioni in un unico corpus normativo, dall’altro individuando i procedimenti autorizzatori da mantenere e quelli da abrogare, in quanto incompatibili con le nuove disposizioni. Una prospettiva in tal senso si delinea parzialmente con l’art. 1 del d.l. n. 1/2012 che, nel disporre l’abrogazione di una serie di ulteriori previsioni restrittive, ha stabilito che tale abrogazione decorrerà dall’entrata in vigore di regolamenti con i quali il Governo dovrà individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche. Secondo l’Autorità permangono, tuttavia, l’esigenza di una maggiore razionalizzazione del quadro regolatorio e l’incertezza sulle sue modalità attuative da parte delle Regioni, che non appaiono avere fino ad oggi esercitato i poteri regolatori ad esse devoluti dalla riforma del Titolo V Cost.
Inoltre l’Antitrust segnala le significative innovazioni proconcorrenziali che sono state introdotte nelle discipline di specifici servizi, all’origine di importanti distorsioni concorrenziali. In particolare, nel settore della distribuzione commerciale, sono stati rimossi i vincoli all’apertura degli esercizi negli orari liberamente scelti da ciascun esercente e riconosciuta la libertà di apertura di nuovi punti vendita, con i soli limiti specificamente individuati nel testo normativo (DL n.1/2012). Con riferimento alla distribuzione dei farmaci, si è disposto il potenziamento del servizio, con l’aumento del numero delle autorizzazioni ed introdotta la possibilità di istituire farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e aree di servizio autostradali, nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita a determinate condizioni, con conseguente ampliamento della concorrenza nel settore e benefici diretti per i consumatori. Analoghe misure di liberalizzazione sono state introdotte nel settore della distribuzione editoriale. Significative, secondo l’Autorità, anche le misure adottate in materia di ordini professionali, anche se permangono alcune criticità regolatorie da superare, perchè all’origine di rilevanti inefficienze che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema.
CREDITO E ASSICURAZIONI. L’Autorità osserva che la recente normativa adottata in ambito bancario in materia di divieto di incarichi incrociati (art. 36 del d.l. n. 201/2011 e art. 27-bis del DL n. 1/2012) possa costituire un valido argine al fenomeno del cumulo di incarichi a livello di governance, impedendo una prassi suscettibile di determinare importanti effetti anticoncorrenziali, in quanto volta potenzialmente a favorire diversi gradi di alterazione dei normali rapporti concorrenziali, che vanno dalla definizione di un basso grado di competizione alla collusione esplicita.
Nel settore dell’offerta di servizi bancari e assicurativi, altri importanti profili di criticità concorrenziale risiedono, da un lato, nell’esistenza di un generale squilibrio nel rapporto tra impresa e consumatore, che trova riscontro nella scarsa trasparenza delle condizioni contrattuali, dall’altro, in una tradizionale tendenza all’uniformità delle prassi commerciali. Appaiono, quindi, ancora necessari interventi orientati a consentire e promuovere una più accentuata mobilità della domanda attraverso misure che accrescano la qualità, la trasparenza e la fruibilità dell’informazione alla clientela, favoriscano la comparabilità delle offerte, estendano le opportunità e riducano oneri e costi del cambiamento. In questa direzione vanno le disposizioni di cui all’art. 27-quinquies e all’articolo 28 del d.l. n. 1/2012 che introducono elementi di maggiore flessibilità in materia di offerta di prodotti assicurativi connessi all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo.
Tuttavia, nel settore permane l’esigenza di superare previsioni normative che consentano accordi tra gli operatori e associazioni di operatori concorrenti per individuare regole generali di riduzione delle commissioni interbancarie; infatti, la definizione coordinata e quindi omogenea di queste ultime è suscettibile di impedire un reale confronto concorrenziale nell’offerta dei servizi di pagamento.
Con riguardo al settore assicurativo, l’Autorità ritiene che la previsione, contenuta nel d.l. n. 1/2012, di un obbligo di confronto tra le tariffe e le condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti agli stessi gruppi non sia in grado di assicurare la concorrenza tra le imprese assicuratrici in materia di RC Auto. Secondo l’Antitrust, la disposizione è anzi suscettibile di incentivare il permanere di agenti monomandatari che offrono il solo prodotto della compagnia della quale sono agenti, potendosi limitare a illustrare al cliente offerte già disponibili al pubblico di altre compagnie.
2.2      Le pronunce dell’Antitrust
Nella relazione è analizzata in modo puntuale l’azione dell’Antitrust per la verifica dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza. Nel periodo gennaio 2011 – maggio 2012, l’Autorità ha concluso nove procedimenti in materia di intese, quattordici in materia di abusi di posizione dominante e sette in materia di concentrazioni, per un totale di 160 milioni di euro di sanzioni.
L’attività di repressione delle intese restrittive della concorrenza si è concentrata nel contrasto alla collusione posta in essere nelle gare pubbliche e nella repressione di cartelli.
Intese per l’aggiudicazione di commesse pubbliche sono state riscontrate nel settore sanitario del territorio campano, portando alla commissione di sanzioni rispettivamente ad un gruppo di società e agenzie assicurative ( Gerling, Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, Navale Assicurazioni e Primogest ) per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi di alcune ASL campane, nonché alle quattro società multinazionali ( Toshiba, Philips, Siemens e Alliance ) per aver posto in essere un’intesa ripartitoria volta alla aggiudicazione di forniture di apparecchiature elettromedicali.
Nel corso del 2011, inoltre, il programma di clemenza (cioè la collaborazione spontaneamente prestata dalle imprese ai fini di ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole), ha consentito all’Antitrust di sanzionare un ampio cartello esistente nel mercato delle spedizioni internazionali di merci su strada, costituito da ben 19 società e dalla stessa associazione di categoria, finalizzato ad ottenere un costante incremento dei prezzi del servizio. 
In materia di abuso di posizione dominante, gli interventi dell’Autorità evidenziano una tendenza alla realizzazione di diverse tipologie di abuso tutte accomunate dal carattere escludente, alcune delle quali di particolare gravità in quanto volte ad ostacolare i processi di apertura e l’accesso al mercato di operatori concorrenti. Si segnala in proposito il caso TNT Post Italia/Poste Italiane , riguardante l’abuso di posizione dominante di Poste Italiane nel mercato del servizio di recapito a data e ora certa e in quello del servizio di notifica attraverso messo. Un’altra importante decisione adottata dall’Autorità riguarda gli ostacoli posti alla liberalizzazione del mercato della distribuzione del gas e concerne, in particolare, il comportamento di Italgas , per la mancata fornitura, in qualità di gestore uscente, di dati e informazioni necessari sia agli enti locali, per predisporre un bando di gara concorrenziale, sia ai concorrenti, per potere partecipare alle gare e formulare offerte competitive. Una fattispecie analoga riguardante la mancata fornitura di informazioni essenziali alle altre imprese per poter competere è stata accertata nel mercato della rilevazione dell’ascolto televisivo nel caso Sky Italia – Auditel . Si segnala, inoltre, il caso Sapec Agro/Bayer-Helm (link), riguardante l’abuso di posizione dominante nel mercato della produzione e commercializzazione dei fungicidi a base di fosetil, utilizzati contro la peronospora della vite.
Nel 2011, l’Autorità ha altresì adottato solo quattro decisioni con impegni per le parti coinvolte relative a casi di modesta significatività sul piano concorrenziale, riguardanti, in particolare, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (Comieco), la società Audipress, la società Sisal.
In materia di controllo delle concentrazioni, nel periodo di riferimento, l’Autorità ha vietato l’operazione di concentrazione in un solo caso riguardante CVA-Compagnia Valdostana delle Acque/DevalVallenergie. In altri tre casi, riguardanti rispettivamente i settori dei trasporti , delle comunicazioni e bancario, l’Autorità ha autorizzato la concentrazione ponendo alcune condizioni: si tratta delle operazioni Toremar-Moby S.p.a, Digital Media Technologies – Elettronica Industriale (EI) e Banca Intesa – San Paolo IMI (Credit Agricole).
Nel corso del 2011, inoltre l’Autorità ha avviato alcuni procedimenti in settori particolarmente sensibili dell’economia nazionale al fine di indagare l’esistenza di eventuali ostacoli al corretto funzionamento dei mercati. Si ricordano, in particolare, l’istruttoria avviata nei confronti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari al fine di accertare l’eventuale esistenza di infrazioni al divieto di intese restrittive della concorrenza; l’istruttoria per individuare gli effetti prodotti dalla fusione Alitalia-Cai avvenuta nel 2008; il procedimento per possibile abuso di posizione dominante nei confronti di Poste Italiane, in danno di un operatore concorrente (Poste Italiane-Selecta) nel mercato liberalizzato della posta massiva; i procedimenti Esselunga-Coop Estense ed Esselunga-Unicoop Tirreno riguardante ostacoli all’entrata di concorrenti nel mercato locale della grande distribuzione alimentare; l’istruttoria nei confronti delle società Moby, Snav, Grandi Navi Veloci e Forship per verificare l’esistenza di un’intesa restrittiva finalizzata all’aumento coordinato dei prezzi per il trasporto passeggeri da/per la Sardegna.
In ambito bancario, infine, l’Autorità ha avviato un’indagine volta ad accertare le tipologie, l’entità e la dinamica dei prezzi applicati alla clientela per i servizi bancari, al fine di verificare l’eventuale permanenza di criticità competitive relativamente all’offerta di tali Servizi e la presenza di ostacoli alla mobilità della domanda.
 
3.     Pratiche commerciali scorrette
3.1        Quadro generale
Nel 2011 si registra un ulteriore aumento del numero di richieste di intervento da parte dei cittadini, che utilizzano sia il canale web che il call center dell’Autorithy: 31.500 contatti, di cui 15.000 per il solo caso Italia programmi , anche se rimane molto elevata la percentuale di denunce non supportate da elementi idonei ad affermare la responsabilità delle aziende. In ogni caso, il 78% dei procedimenti è stato avviato proprio grazie alle segnalazioni dei consumatori o delle loro associazioni.
Il numero dei procedimenti conclusi nel 2011 è inferiore a quello dell’anno precedente (140 invece di 192) anche se le sanzioni complessive sono di livello analogo (15,7 milioni a fronte dei 16,5 milioni del 2010); in aumento i casi di inottemperanza a precedenti delibere, mentre stabile è il numero dei procedimenti chiusi con l’accettazione di impegni presentati dalle imprese, per i quali è prevista la pubblicazione a cura dell’operatore interessato.
Da segnalare anche il ricorso alla pubblicazione di una rettifica (o di un estratto della delibera) su quotidiani e riviste (12 casi nel 2011): si tratta di uno strumento molto utile soprattutto quando gli effetti della pratica scorretta possono continuare dopo la cessazione della stessa (vedi le pubblicità di diverse case automobilistiche riguardanti i pick up ).
Nel complesso si evidenzia un consolidamento dell’azione dell’Antitrust a tutela dei consumatori (di norma confermata anche dalle sentenze dei giudici amministrativi) grazie anche ad una più attenta verifica del rispetto degli impegni assunti. Le recenti decisioni del Consiglio di Stato sui limiti alla competenza dell’Agcm in caso di disciplina approvata da un’altra Autorità indipendente (leggi questo comunicato stampa ) richiedono ad avviso del presidente Pitruzzella un intervento legislativo chiarificatore che rafforzi la collaborazione ed il coordinamento tra tutti gli organismi di regolazione e vigilanza, evitando vuoti di tutela degli utenti, con particolare riferimento alle pratiche aggressive, oppure discipline sui diritti dei consumatori che varino da settore a settore.
3.2        Gli interventi dell’Agcm nei diversi settori
Il 30% delle sanzioni riguarda i settori alimentare, farmaceutico e trasporti; il 23% quelli dell’industria e dell’energia; il 19% ciascuno i settori delle telecomunicazioni e del credito/assicurazioni.
ENERGIA. L’Autorità ha posto particolare attenzione sia al fenomeno delle attivazioni non richieste (vedi in particolare i casi Acea e Edison ) sia alla trasparenza delle tariffe, al fine di ridurre l’asimmetria informativa tra aziende e consumatore.
INDUSTRIA E COMMERCIO.  Diverse pronunce dell’Antitrust hanno riguardato il comparto automobilistico con riguardo a casi di pubblicità occulta (ad es. Quattroruote/Citroen ) e alla mancata indicazione dei limiti alla garanzia pubblicizzata (casi Kia e Hyundai ). Grande attenzione è stata rivolta alle vendite on line  per quanto concerne lo scarico di programmi “gratuiti” da internet e la violazione della disciplina sulla garanzia legale dei beni (caso Hitech store ); sempre in tema di garanzia legale vanno ricordati gli impegni assunti da importanti catene commerciali per garantire il rispetto delle norme in materia (nel caso della Apple l’Antitrust ha applicato invece una pesante sanzione). Sono stati sanzionati i comportamenti delle aziende che attribuivano ai loro prodotti proprietà benefiche per l’organismo (come per i braccialetti Power balance ) ovvero di risolvere problemi di salute derivanti dall’utilizzo dell’acqua degli acquedotti comunali (caso Ecogenia ).
TELECOMUNICAZIONI. Numerosissime le pronunce dell’Antitrust. Nel settore della telefonia l’Agcm ha continuato a contrastare il noto fenomeno dei servizi non richiesti (come nei casi Telecom e H3G ) e quello degli ostacoli al diritto di recesso (caso Fastweb ). Da citare anche la contestazione di piani tariffari che non consentono all’utente un effettivo controllo dei consumi e, conseguentemente, degli addebiti e le pratiche aggressive nell’azione di recupero crediti . Interessante il provvedimento riguardante pubblicità ingannevole sulla reale velocità di navigazione della internet key H3g . Molti procedimenti si sono conclusi con l’accettazione di impegni da parte delle aziende a modificare le procedure di vendita (ad esempio in materia di garanzia legale sui beni ). Per quanto riguarda gli operatori televisivi, da ricordare le pronunce volte a garantire la trasparenza dei meccanismi di televoto , gli ostacoli al diritto di recesso da parte di Sky e Mediaset e le sanzioni per falsi telequiz volti in realtà a commercializzare suonerie ed altri contenuti per cellulari (leggi questa scheda )
CREDITO. L’Antitrust ha rinnovato il proprio impegno nel settore, alla luce anche della direttiva europea sui contratti di credito al consumo , realizzando una proficua collaborazione con la Banca d’Italia (leggi il Protocollo d’intesa ). Da ricordare le pronunce sulla ingannevolezza del tasso di interesse garantito sui conti correnti  (caso UGF ) e quelle sulla scarsa trasparenza dei programmi di finanziamento (campagna promozionale Idea Ford ) e di concessione di mutui (Casaffare ).
ASSICURAZIONI. Si ricordano i casi di indebito sollecito di pagamento (casi Allianz e Italiana assicurazioni ) e di non corretta gestione delle procedure di rinnovo delle polizze, come nel caso Assitalia .
SERVIZI POSTALI. La relazione cita le sanzioni a DHL per mancato rispetto dei tempi di consegna e a Poste italiane per non aver garantito alcuni servizi di base su tutto il territorio nazionale.
ALIMENTAZIONE. L’Autorità ha proseguito l’azione di tutela dei consumatori da informazioni ingannevoli sulle qualità dei prodotti (come nella vicenda Xango ), con particolare riferimento alle campagne promozionali volte ad attribuire proprietà salutistiche non sorrette da valida base scientifica ed in contrasto con la normativa europea (vedi ad esempio la pasta Colavita e i prodotti di Colussi e Galbusera ). Interessanti anche le sanzioni per pubblicità ingannevoli relative ad integratori alimentari .
COSMETICI. Numerosissime le decisioni sulle pubblicità incentrate su risultati conseguibili attraverso l’uso di prodotti abbronzanti (Collistar ) , anticalvizie (Bioscalin ), snellenti (Nivea ) e per la cura del corpo (Estée Lauder) .
TRASPORTI. L’Agcm ha punito molte compagnie aeree responsabili di addebitare costi aggiuntivi rispetto alle tariffe pubblicizzate per pagamento con carta di credito. Pesanti sanzioni nei confronti di Ryanair per una molteplicità di pratiche commerciali scorrette ai danni dei propri clienti. Condannata Autostrade per l’Italia  per i gravi disagi arrecati in occasione di alcuni eventi atmosferici negativi del dicembre 2010 e una  compagnia di autonoleggio per la scarsa trasparenza delle tariffe.
EDITORIA. Sanzionata la ; FMR ART’E per le modalità di vendita porta a porta delle pubblicazioni del gruppo. Nuova sanzione anche alla Intenational Masters publichers per aver reiterato pratica scorretta nella vendita a distanza di alcuni prodotti editoriali.  
TURISMO. Sotto la lente dell’Antitrust sono finite diverse agenzie di viaggio on line , responsabili di una serie di pratiche scorrette a danno dei propri clienti (scarsa trasparenza prezzi, ritardo nella restituzione di somme non dovute, inefficienza del servizio di assistenza).
FORMAZIONE. Ci sono stati provvedimenti riguardanti informazioni inesatte su titoli di studio universitari e corsi di formazione .
FALSE OFFERTE DI LAVORO. E’ proseguita l’azione nei confronti di operatori che promuovono offerte di lavoro in realtà inesistenti, in particolare nel campo del lavoro a domicilio
ALTRI SERVIZI. Sanzionate due società per informazioni ingannevoli su caratteristiche spettacoli e costo biglietti(clicca qui e qua ). Da citare infine i casi di pubblicità ingannevole a danno di aziende e professionisti da parte di operatori che propongono l’aggiornamento di una banca dati avanzando poi solleciti di pagamento per importi consistenti, come nel caso del Registro italiano dei medici e dell’ Expo guide .
 
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Si ricorda che il testo integrale della Relazione, con gli allegati, è pubblicato sul sito dell’Agcm
 
4 luglio 2012