Reitera di pratiche scorrette della H3G: fatturazioni indebite per servizi non richiesti

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L’Antitrust delibera una nuova sanzione di 50.000 euro

 

Il 28 aprile 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le segnalazioni di numerosi utenti della società H3G riguardanti sia l’emissione di fatture in caso di prodotti non consegnati o di esercizio del diritto di recesso sia l’errata prospettazione delle condizioni economiche da parte di agenti della società.
L’Agcm ha contestato due distinte pratiche scorrette.
La prima riguarda le disfunzioni delle procedure interne di verifica della effettiva consegna del materiale informatico (chiavette internet e terminali) e di gestione delle richieste di recesso e dei reclami, ciò che ha condotto alla fatturazione anche in caso di mancata fornitura del servizio. Secondo l’Agcm, la pratica risulta aggressiva (articoli 24 e 25 del codice del consumo) in quanto potenzialmente idonea a limitare in modo significativo, o addirittura escludere, la libertà di scelta degli utenti. Solo dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Autorithy, la H3G ha provveduto a modificare le procedure interne.
La seconda pratica concerne l’inadeguatezza del sistema interno di monitoraggio e verifica della correttezza del comportamento degli agenti che effettuavano vendite porta a porta oppure prestavano servizio presso stand situati in aree commerciali (supermercati, aeroporti, stazioni), in particolare attraverso l’offerta a titolo “gratuito” di prodotti abbinati all’attivazione dei servizi di telefonia che in realtà erano forniti solo a titolo di comodato. La H3G risulta corresponsabile delle condotte scorrette dei suoi agenti.
Per queste ragioni l’Agcm ha applicato una sanzione complessiva di 200.000 euro che tiene contro, da un lato, delle precedenti violazioni del codice del consumo da parte della H3G (per gli ultimi provvedimenti dell’Antitrust clicca qui oppure qua o, ancora, leggi questa scheda) e, dall’altro, delle perdite di bilancio riscontrate nell’ultimo esercizio finanziario 1.
 
Il 7 dicembre 2011 l’Antitrust ha deliberato una nuova sanzione di 50.000 euro per aver continuato a richiedere il pagamento di servizi non richiesti oppure dopo che l’utente aveva esercitato il diritto di recesso, essendo tuttora non del tutto risolti questi problemi anche dopo il miglioramento delle procedure interne 2.
 
17 maggio 2011 (aggiornamento del 6 gennaio 2012)


1 Vedi il procedimento PS3670 – provvedimento 22339, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 17/2011.
2 Vedi il procedimento IP125 – provvedimento 23066, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 50/2011.