Analisi di una recente sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione 1 ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva richiesto la condanna della società presso la quale era assicurato al risarcimento del danno cagionatogli dall’incremento dei premi di assicurazione RC Auto, dipeso dalla partecipazione della compagnia assicuratrice ad un’intesa anticoncorrenziale, oggetto di provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust 2.
Accogliendo le motivazioni del ricorrente, la Corte ha ribadito, in particolare, che nei giudizi promossi dai consumatori ed aventi ad oggetto il risarcimento di un danno subito per effetto di una illecita intesa anticoncorrenziale, gli atti del procedimento condotto dall’Antitrust costituiscono una prova privilegiata, nel senso che la società sanzionata non può rimettere in discussione i fatti costitutivi su cui si basa l’affermazione della sussistenza del comportamento anticoncorrenziale utilizzando elementi probatori già disattesi in sede di procedimento condotto dall’Antitrust. Inoltre, l’assicurato ha il diritto di valersi della presunzione che il maggior premio praticato sia dovuto all’effetto dell’intesa anticoncorrenziale, mentre spetta alla società assicuratrice dimostrare l’interruzione del nesso causale tra intesa restrittiva ed aumento dei premi praticati basandosi, tuttavia, non su considerazioni generiche ma su specifici elementi probatori attinenti l’impresa stessa, il singolo assicurato ovvero la polizza assicurativa. Ad esempio, deve essere dimostrato e documentato i fatti che hanno indotto l’impresa ad aumentare i premi (particolari situazioni economiche, l’elevato numero di sinistri in cui è stato coinvolto l’assicurato ovvero la presenza della copertura assicurativa di particolari rischi normalmente non inclusi nella polizza).
La sentenza assume un particolare rilievo in quanto potrebbe indurre numerosi clienti di società assicuratrici sanzionate dall’Antitrust per intesa lesiva della concorrenza a richiedere il risarcimento del danno loro causato dai maggiori premi praticati per effetto dell’intesa stessa.
1 Cfr. Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, Sentenza n. 05327 del 4 marzo 2013.
2 Vedi al riguardo il provvedimento 8546 del 2000