Quando non è possibile variare unilateralmente le tariffe telefoniche: il caso H3G

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L’Agcom accoglie i ricorsi di alcuni consumatori nei confronti di una decisione della società telefonica

Ci siamo interessati in passato del problema della variazione unilaterale dei piani tariffari effettuati dai gestori telefonici senza una preventiva adeguata informazione dei diretti interessati: vedi ad esempio il caso Telecom  e quello di TeleTu . Una recente decisione dell’Autorità garante delle comunicazioni ci consente di approfondire  questo argomento.

Nel 2008 H3G ha pubblicizzato l’offerta “Promo Super Tua …. hai 10c/E di autoricarica SENZA SCADENZA”  che prevedeva in particolare un credito bonus, commisurato alle chiamate e ai messaggi di testo ricevuti, usufruibile “senza limiti di tempo”. Nei mesi scorsi H3G ha però comunicato ai diretti interessati di aver “rimodulato” la propria offerta fissando il termine inderogabile del 31 dicembre 2012 per usufruire del credito.

L’AGCOM ha contestato questo comportamento, giudicando inadeguata anche la proposta della società di prorogare il termine al 31 dicembre 2013 e comunque solo fino alla somma di 2.000 euro. Secondo l’Autorità, non è possibile far riferimento, in questo caso, allo ius variandi delle condizioni contrattuali, trattandosi di modifiche che vanno ad incidere su un credito già maturato. Occorre perciò prevedere un tempo congruo (che non potrà essere inferiore a 4 anni) per dar modo ai soggetti interessati (circa 6.600, alcuni dei quali vantano crediti molto elevati) di continuare ad usufruire del credito accumulato. Sara cura della stessa H3g darne comunicare ai propri clienti  1.

Il Tar del Lazio, accogliendo in parte il ricorso sospensivo della H3G, e in attesa di decidere nel merito, ha stabilito che rimane fermo il diritto degli utenti di usufruire di tutto il credito maturato, fissando però un termine massimo di 12 mesi dalla data di comunicazione ai singoli clienti interessati 2

12 dicembre 2012 (aggiornamento del 12 aprile 2013)


1 Vedi delibera n. 562/12/CONS.

2 Ordinanza n. 1623 del 2013.