Quando lo sconto è ingannevole: il caso Nespresso

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Il Consiglio di Stato conferma la sanzione decisa dall’Antitrust

 

Assoutenti si è interessata diverse volte del fenomeno delle vendite promozionali scorrette: leggi la scheda generale con tanti casi concreti e, più recentemente, il provvedimento riguardante la Leroy Merlin . Una sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare sull’argomento.

Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato una sanzione di 120.000 euro a carico di Nespresso in relazione a due campagne promozionali effettuate tra il 2007 ed il 2008 1. La società inviava delle lettere per posta del seguente tenore: “Gentile cliente … Si lasci sedurre da questa nuova gamma in edizione limitata: utilizzando i tagliandi allegati avrà a disposizione 50 € per l’acquisto di qualsiasi macchina a sistema Nespresso* che verranno attivati sul Suo conto cliente”; formula analoga anche nei messaggi riportati sul sito internet ("Venga scoprire l'offerta – 50 € di sconto — acquistando una macchina a sistema Nespresso"). In realtà il buono di 50 euro valeva solo in caso di successivo acquisto di capsule per caffè della medesima marca; l’Agcm ha giudicato inadeguate le precisazioni riportate a carattere molto ridotto sui tagliandi di sconto e su alcune pagine del sito internet. Questo tipo di messaggi poteva determinare confusione nel cliente, soprattutto nei casi – non infrequenti – di acquisto delle macchine a scopo di regalo, in quanto l’acquirente non avrebbe ricavato alcun beneficio dallo sconto applicato sulle sole capsule. La sanzione tiene conto sia dell’importanza dell’operatore che della durata di tale pratica scorretta (circa 5 mesi).

Nel 2009 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Nepresso 2. Il giudice amministrativo condivide il giudizio sull’ingannevolezza del messaggio pubblicitario: l’enfasi pubblicitaria è posta nei messaggi immediatamente percepibili e non sui tagliandi di sconto, meno visibili, e probabilmente letti da un numero inferiore di consumatori. Considerata corretta anche la decisione dell’Antitrust di respingere gli impegni presentati da Nespresso, in quanto generici e non idonei a ripristinare il pregiudizio arrecato ad alcuni acquirenti.

Di recente il Consiglio di Stato, pronunciandosi in modo definitivo sulla vicenda, ha respinto il nuovo ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese 3.

6 dicembre 2012



1 Vedi il procedimento PS348 – provvedimento n. 18899 del 2008.
2 Cfr. sentenza n. 5226 del 2009.
3 Vedi sentenza n. 6207 del 2012.