Quando le caratteristiche dei prodotti non sono quelle descritte nella pubblicità

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 L’Antitrust sanziona It Working e Green fit per pubblicità ingannevole

 Il 27 marzo 2013 l’Autorità garante della concorrenza ha multato per 10.000 euro la società Greenfit per le indicazioni fornite sulle caratteristiche di alcune cyclette a marchio Diadora dalla stessa commercializzate 1.

In particolare, è stato rilevato che dal 2010 fino al novembre 2012, nel sito internet www.diadorafitness.it di Greenfit, era presente, per ciascun modello di cyclette offerto, l’indicazione “(…) buone prestazioni grazie al suo volano da … 5-8 kg, a seconda del modello”. Analoghe indicazioni relative al peso del volano erano riportate sulle confezioni dei prodotti. Dai controlli effettuati è emerso, invece, che il peso effettivo dei volani per ciascuno dei dodici modelli di cyclette commercializzati dal professionista risulta essere nettamente inferiore a quello dichiarato nei messaggi pubblicitari sopra citati. In alcuni casi, il peso differisce di oltre 4 kg (nel caso del modello Lux, il cui peso dichiarato è di 8 kg).

Trattandosi di una caratteristica che influenza decisamente i consumatori nella scelta di un modello di cyclette da acquistare, l’Antitrust ha ravvisato nella condotta del professionista gli estremi di una pratica commerciale scorretta 2. Lo stesso professionista, d’altronde, ha ammesso che il maggiore o minore peso del volano influisce necessariamente sul prezzo finale di vendita di una cyclette al consumatore finale poiché, per un’impresa che produce o commercializza cyclette, il costo di produzione è direttamente proporzionale al peso del volano. Il marchio Diadora, poi, gode di una certa notorietà nel settore degli articoli sportivi, per cui – secondo l’Antitrust – il licenziatario avrebbe dovuto verificare l’esattezza dei valori indicati dai fornitori sui vari prodotti dalla stessa commercializzati, prima di diffondere al pubblico indicazioni poi risultate non corrette 3.

Il 4 aprile 2013 l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 15.000 euro nei confronti della società Working per le informazioni ingannevoli diffuse nell’ambito della campagna pubblicitaria incentrata sulla “firma elettronica avanzata” 4.

Su alcuni quotidiani, tra agosto 2012 e gennaio 2013, si affermava che “La Firma Grafometrica, un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata (FEA), consente di dematerializzare completamente i documenti. La soluzione IT Working permette di firmare su un tablet un documento digitale, con pieno valore legale, con una speciale penna come se fosse di carta: così il documento, nasce e rimane digitale. Alcuni dei documenti che possono essere dematerializzati attraverso il processo di Firma Elettronica Avanzata: dichiarazioni dei redditi, contratti, informative privacy, contabili di cassa, polizze, deleghe, documenti di accompagnamento, ecc”.  

Tale messaggio lascerebbe intendere ai consumatori che il programma offerto in vendita da IT Working consentirebbe di utilizzare immediatamente la “firma grafometrica” sui documenti con la stessa efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile (che disciplina l’efficacia delle scritture private) 5.

In realtà, sebbene il Codice dell’Amministrazione Digitale riconosca che la firma elettronica avanzata, se realizzata in conformità ai decreti attuativi, può avere valore di sottoscrizione pari alla firma elettronica qualificata ed alla firma digitale 6, la mancata approvazione e pubblicazione delle regole tecniche citate all’articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 82/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 235/10, rendono di fatto ancora inutilizzabile la “firma grafometrica”.

L’Antitrust ha ribadito che per il momento, quindi, fino alla pubblicazione delle citate regole tecniche disciplinanti il suo utilizzo, la “firma grafometrica” resta un mero concetto giuridico, per cui il messaggio pubblicitario diffuso da IT Working risulta ingannevole dal momento che ometterebbe informazioni utili per valutare le caratteristiche dell’offerta e la reale fruibilità del software di conservazione sostitutiva proposto.

 

In passato l’Antitrust è intervenuta più volte per sanzionare pubblicità ingannevoli di prodotti: per approfondimenti, leggi questa scheda

 


1 Vedi provvedimento n. 24291 del 2013.

2  articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

3 Si dà atto, comunque, che le non corrette indicazioni di peso relative ai volani delle cyclette sono state eliminate dal professionista immediatamente nel terzo quadrimestre del 2012, dopo l’avvio del procedimento.

4 Vedi provvedimento n. 24308 del 2013.

5 La firma grafometrica è una modalità di firma elettronica realizzata secondo un processo che è in grado di associare ad un documento elettronico un insieme di dati ottenuti campionando una comune firma autografa. Tali dati sono ottenuti utilizzando un dispositivo che rileva e digitalizza l'immagine grafica di una firma apposta da una persona cui generalmente si aggiungono, a seconda delle caratteristiche del dispositivo utilizzato, altri parametri biometrici come pressione e velocità del tratto grafico. Spesso il dispositivo è costituito da una tavoletta grafica che è in grado di mostrare al sottoscrittore il documento che sta firmando, ricreando così un'esperienza molto simile a quella della firma di un documento cartaceo.

6 Esse hanno già validità legale in quanto recepiscono la Direttiva del Parlamento Europeo 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.