Il Tar conferma una pronuncia dell'Antitrust sulla non conformità di alcuni caschi per moto alle regole europee
Il 22 dicembre 2009 l’Antitrust ha giudicato scorretto il comportamento di 5 società che hanno operato nel campo della produzione, commercializzazione e vendita di caschi per moto denominati “Stone” e “Stoneline” 1.
L’Antitrust ha verificato, anche sulla base delle indagini compiute dalla procura di Genova 2, che 15.000 caschi “Stone” e “Stoneline”, pur non essendo conformi ai requisiti di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa europea, sono stati messi in commercio per circa un anno e mezzo. L’Agcm ha applicato una sanzione complessiva di 465.000 euro, così ripartita tra le cinque società in base alle differenti responsabilità emerse:
– le società Vismara e RVM dovranno pagare entrambe una multa di 150.000 euro 3 in quanto responsabili della produzione dei caschi (destinati anche all’utilizzo da parte di adolescenti), che non sono stati ritirati dal mercato neppure dopo aver conosciuto l’esito negativo dei test;
– la società Made in Italy dovrà pagare una multa di 100.000 euro 4 perché non ha verificato che i caschi fossero in regola con la normativa; nella pubblicità la società aveva espressamente garantito che “tutti i caschi… sono omologati secondo la norma europea”;
– anche le società Cascobene e Xmoto, che hanno venduto al pubblico i caschi, senza rispettare la diligenza professionale richiesta dal codice del consumo, sono state punite (con sanzioni di 40.000 e 45.000) perché le visiere non erano omologate ed i caschi erano sprovvisti dell’etichetta con le indicazioni d’uso per gli utenti.
Nel giugno del 2012, il Tar del Lazio, dopo aver respinto le richieste di sospensiva avanzate dalle società Vismara, Cascobene e Xmoto 5, si è pronunciata anche nel merito, respingendo i ricorsi delle tre società (condannate anche al pagamento delle spese)per aver omesso di effettuare i necessari controlli sulla rispondenza dei prodotti venduti al pubblico agli standard di sicurezza previsti dalla legislazione vigente, di cui dovevano essere a conoscenza in ragione della professione esercitata6.
Il comportamento delle società citate appare grave, tenuto conto che l’utilizzo di caschi non conformi alla normativa europea – espressamente vietato dal Codice della strada – può determinare effetti gravi per la sicurezza delle persone che le indossano.
Se venite a conoscenza di pratiche scorrette riguardanti beni di consumo le cui caratteristiche non corrispondono a quanto pubblicizzato, segnalatele tempestivamente al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]).
(aggiornamento del 4 giugno 2012)
1 Vedi il procedimento PS1174, provvedimento n. 20617, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 2 del 1° febbraio 2010.
2 Tale indagine ha portato tra l’altro al sequestro di alcuni lotti dei caschi in questione.
3 La sanzione della RVM è stata ridotta a 130.000 perché il bilancio della società è risultato in perdita.
4 La sanzione è stata ridotta di 10.000 euro perché il bilancio della società è risultato in perdita.
5 Cfr. ordinanze n. 1881 e 1886 del 2010.
6 Vedi sentenze nn. 5015 e 5029 del 2012.