Nel mirino dell’Antitrust il messaggio di promozione del conto corrente “Nonsolotre”
L’Antitrust ha inflitto al Credito Emiliano (Credem) una sanzione amministrativa di 100.000 euro per pubblicità ingannevole, con riguardo ai messaggi pubblicitari volti a promuovere il prodotto “Conto corrente Nonsolotre” 1.
Il messaggio, diffuso a mezzo radio sulle emittenti nazionali e locali nel periodo dal 14 al 27 marzo 2011, nell’ambito di una articolata campagna promozionale condotta anche attraverso altri mezzi di comunicazione (stampa, affissioni pubblicitarie, banner), prospettava ai nuovi clienti del Conto corrente “Nonsolotre” un tasso di interesse creditore del 3% per un anno, senza informare il consumatore che tale tasso era applicato solo sulle giacenze comprese tra i 15.000 e i 75.000 euro, mentre sugli importi inferiori o superiori a tali soglie il tasso creditore era pari a zero.
A partire dal lancio del prodotto, sono stati sottoscritti alcune migliaia dei nuovi conti correnti, di cui una parte limitata ha avuto accesso alla remunerazione del 3%, in quanto nei rimanenti casi le giacenze depositate non superavano la soglia minima.
Secondo l’Antitrust, pur considerando l’oggettiva stringatezza del messaggio indotta dal mezzo radiofonico e l’invito, espresso nello spot radiofonico stesso, a prendere visione sul sito internet della Banca delle condizioni precontrattuali relative al contratto, il messaggio pubblicitario trasmesso induce il consumatore nell’erroneo convincimento che il rendimento prospettato si applichi sull’intera somma depositata sul conto corrente e non sui soli importi che superano i 15.000 euro (e non eccedono i 75.000 euro). La proposta commerciale della Banca, così come formulata all’interno degli spot contestati, risulta pertanto estremamente allettante per il consumatore, cui vengono prospettati i vantaggi di un rendimento certo ed indubbiamente elevato rispetto a quello mediamente offerto sul mercato, senza però dare la necessaria evidenza alla limitazione connessa a tale offerta, peraltro particolarmente stringente, considerato l’ampio scaglione infruttifero della giacenza minima. L’assenza di tale indicazione non consente, quindi, al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione dell’effettiva convenienza dell’offerta, in quanto lo priva della possibilità di conoscere le condizioni economiche complete della stessa ai fini sia di una corretta ponderazione della convenienza della proposta sia del raffronto con altre offerte presenti sul mercato.
L’Antitrust ha assunto in passato decisioni analoghe: vedi ad esempio il caso Banca Mediolanum
25 giugno 2012