Il Tar conferma la sanzione per pratica commerciale scorretta
Una recente sentenza del Tar ci consente di tornare un tema già trattato più volte , quello della scarsa trasparenza di molte offerte di finanziamento, i cui messaggi pubblicitari spesso non forniscono al consumatore interessato tutte le informazioni necessarie per valutare con certezza l’effettivo costo del prestito (vedi da ultimo il caso C&F ).
Nel 2009 l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha giudicato scorretta la pratica messa in atto da Italcredi, appartenente al gruppo bancario della Cassa di Risparmio di Ravenna ed operante nel settore dei servizi bancari, per i messaggi promozionali (diffusi mediante volantini distribuiti nei territori di Verona e Vicenza), riguardanti l’offerta di credito a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione 1. Nei messaggi promozionali erano assenti le indicazioni relative alle condizioni essenziali di erogazione dei finanziamenti, l’incidenza delle voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi degli stessi, nonché la qualifica dell’attività svolta dall’operatore. In particolare, l’Antitrust ha contestato sia la mancata chiarezza sul fatto che la società è un ente di mediazione creditizia ( non svolge, quindi, direttamente la funzione di ente erogante), sia l’ambiguità del costo effettivo del prestito. Infatti, nel messaggio, veniva indicata solo la misura minima dal TAEG (tasso annuo effettivo globale), in quanto la misura di tale tasso è variabile in funzione del piano di ammortamento e dell’età del richiedente. Poiché, tuttavia, tale indicatore consente al consumatore di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, una sua generica indicazione non consente all’interessato di valutare preliminarmente i costi effettivi del prestito, eventualmente comparandoli con altre offerte.
In conclusione. l’Autorità ha comminato alla Italcredi una sanzione di 65.500 euro, ridotta a 50.500 euro, in considerazione del fatto che la concorrente aveva provveduto nel corso del procedimento alla sospensione del messaggio, e della situazione di bilancio in perdita in riferimento all’esercizio 2007.
Avverso tale decisione, Italcredi ha presentato ricorso contestando, in particolare, il rigetto da parte dell’Autorità degli impegni presentati dalla società, in considerazione della gravità della pratica scorretta posta in essere.
La sentenza del Tar del 6 giugno 2012 ha respinto il ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese, ritenendo la comunicazione dell’Antitrust esaustiva ai fini dell’individuazione degli addebiti contestati (e, quindi, non inibitoria del diritto di difesa) e ribadendo la piena autonomia di decisione dell’Autorità nella valutazione degli impegni assunti dalla società indagata ai fini dell’irrogazione o meno della sanzione 2.
9 giugno 2012