Pubblicità ingannevole e servizi non richiesti: confermate pratiche scorrette di Enel del 2007

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Il Consiglio di Stato però riduce le sanzioni a complessivi 300.000 euro

 

Ci siamo interessati in molte occasioni di comportamenti scorretti da parte di aziende che operano nel settore della fornitura di gas ed energia elettrica, con riferimento alla scarsa trasparenza delle tariffe, alle vendite porta a porta, all’indebita richiesta di interessi o alla fatturazione di consumi superiori a quelli effettivi. Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di ritornare sul tema dei servizi non richiesti, oggetto di ripetute denunce da parte delle associazioni dei consumatori (leggi questa news di Help consumatori ).

Nel 2008 l’Antitrust aveva deliberato una sanzione complessiva di 1.200.000 euro nei confronti di Enel 1, ritenuta responsabile di una serie di pratiche commerciali scorrette ed in particolare:

        l’attivazione non richiesta di fornitura di energia elettrica e di gas, attuata attraverso attività di teleselling e vendita porta a porta: l’istruttoria dell’Agcm ha evidenziato casi di contratti con firme falsificate e ostacoli posti all’esercizio del diritto di ripensamento ; per tali pratiche l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 1.000.000 euro;

        una campagna pubblicitaria che non forniva informazioni chiare all’utente sui costi e caratteristiche delle nuove tariffe Bioraria e Vantaggio5 , che determinavano il passaggio dal regime di maggior tutela a quello liberalizzato (nel quale le tariffe subiscono adeguamenti in relazione all’andamento del mercato); per questo aspetto, l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 200.000 euro.

Nell’aprile del 2009 il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso di Enel, riducendo le sanzioni a complessivi 1.000.000 euro: secondo il Tar non può essere oggetto di una sanzione distinta la campagna pubblicitaria ingannevole, in quanto inserita nella più ampia strategia commerciale, giudicata scorretta, volta a promuovere le offerte di energia elettrica e gas da parte della società 2.

Nel maggio del 2009, l’Antitrust ha deliberato un’ulteriore sanzione di 50.000 euro nei confronti di Enel per il ritardo con cui la società ha adottato le misure necessarie ad eliminare il fenomeno delle attivazioni non richieste e dell’invio indebito di fatture 3.

Nel settembre del 2012 il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla vicenda, conferma l’esistenza di pratiche scorrette di Enel e ribadisce il principio (ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa) in base al quale la società committente è responsabile per gli abusi compiuti da agenti incaricati della stipula di nuovi contratti: nonostante fosse a conoscenza della situazione, anche per via dei numerosi reclami presentati dai consumatori coinvolti, non erano state adottate le misure organizzative e procedurali atte ad evitare il ripetersi di tali comportamenti ai danni degli utenti; anche il sistema di incentivazione previsti all’epoca dei fatti, basato sul numero delle nuove attivazioni, favoriva il fenomeno dell’attivazione di servizi non richiesti. Il Consiglio di Stato condivide inoltre il giudizio sull’ingannevolezza della campagna pubblicitaria e sull’aggressività delle pratiche commerciali poste in atto dall’Enel. Al tempo stesso, il giudice amministrativo ha ridotto le sanzioni a complessivi 300.000 euro in considerazione della minore durata dell’illecito, del numero circoscritto di casi di attivazione non richiesta e di alcuni provvedimenti assunti dalla società per circoscrivere il fenomeno dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Agcm 4.

8 settembre 2012



1 Cfr. il procedimento PS91, provvedimento 18829 del 2008.
2 Vedi sentenza della I sezione del Tar del Lazio n. 3722 del 2009.
3 Cfr. il procedimento IP49, provvedimento 19866 del 2009. Un successivo procedimento aperto nel 2011 (IP49B) si è invece chiuso senza sanzioni, non essendo emersi dati univoci sulla continuazione di tali pratiche scorrette.
4 Vedi sentenza della VI sezione n. 4753 del 2012.