Le sentenze del Tar sui ricorsi dell’INPDAP contro due decisioni dell’Antitrust
Il Tar del Lazio si è recentemente occupato di due ricorsi presentati dall’INPDAP avverso provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il primo caso riguarda una sanzione di 230.000 euro inflitta dall’Antitrust nel 2008 per pubblicità ingannevole 1. L’Istituto aveva effettuato, a decorrere dal settembre 2007, una campagna promozionale mediante invio postale ai pensionati di un opuscolo dal titolo “I servizi Inpdap non hanno età – Guida per chi è in pensione” riguardante l’offerta di prestiti e mutui erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’Ente. Nell’opuscolo erano illustrate le diverse prestazioni creditizie offerte, senza fornire alcuna informazione sul fatto che, come evidenziato nella fase istruttoria, l’accesso alle prestazioni fosse subordinato a determinati requisiti, quali l’iscrizione alla gestione, il pagamento del relativo contributo e la maturazione di determinate anzianità, nonché vincolato al limite delle risorse annualmente stanziate per tale finalità. Il TAR ha riconosciuto la fondatezza degli addebiti contestati dall’Antitrust, respingendo il ricorso dell’INPDAP 2.
Il secondo caso riguarda una sanzione di 100.000 euro per aver ostacolato la portabilità di un mutuo: l’Istituto avrebbe impedito ai consumatori, già titolari di un mutuo ipotecario, che si erano rivolti all’operatore per ottenerne la surrogazione, l’effettuazione dell’operazione di c.d. portabilità, prevista dall’art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 3. Secondo l’Autorità, in particolare, l’INPDAP non avrebbe inserito la surrogazione attiva tra i servizi offerti ai consumatori, continuando a rispondere all’esigenza della clientela di variare le condizioni del finanziamento solo attraverso la sostituzione del mutuo (soluzione più onerosa della portabilità). Pertanto, l’INPDAP non solo avrebbe mancato di informare correttamente i consumatori in merito ai possibili strumenti creditizi alternativi, influenzandone il comportamento in senso economicamente sfavorevole ma, nel momento in cui offriva loro mutui sostitutivi, si sarebbe posto in concorrenza con gli istituti creditizi 4.
Nel ricorso, l’INPDAP ha in primo sostenuto la sua non assoggettabilità al Codice del consumo in quanto ente pubblico che svolge attività previdenziali e di natura mutualistica, affermando altresì che i comportamenti contestati dall’Antitrust non potevano ritenersi imputabili in quanto, nel periodo luglio-dicembre 2007, non era ancora vigente la normativa sulla portabilità dei mutui ipotecari senza oneri a carico del richiedente. L’INPDAP non avrebbe inoltre acquisito alcun vantaggio concorrenziale a danno degli altri istituti di credito, dal momento che le prestazioni erogate dall’Istituto sono rivolte esclusivamente nei confronti dei propri iscritti.
Il Tar, pur riconoscendo la piena assoggettabilità dell’INPDAP alle disposizioni del Codice del consumo, in relazione alla natura comunque commerciale di qualsiasi attività volta ad offrire beni e servizi (pur se esercitata senza fine di lucro ed indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto esercente), ha accolto il ricorso dell’INPDAP ed annullato il provvedimento dell’AGCM 5. Sulla base, infatti, di quanto già affermato in numerose precedenti sentenze, confermate in appello dal Consiglio di Stato (leggi questa scheda ), il Tar ha ritenuto che il quadro normativo in tema di “portabilità” dei mutui, come delineato alla fine del 2007, non consentiva agli operatori del settore creditizio di desumere con certezza il principio dell’integrale assenza di oneri per il debitore in relazione all’operazione di surroga attiva. All’affermazione di questo principio si sarebbe arrivati, infatti, solo nel 2008 attraverso successivi interventi normativi conseguenti all’emersione dei molteplici aspetti problematici connessi a tali operazioni creditizie. Pertanto gli istituti di credito e, in questo caso, l’INPDAP, non erano tenuti in quel periodo a dover proporre ai clienti operazioni i cui termini contrattuali erano connotati da ampi margini di incertezza e, in ogni caso, non potevano presupporre caratteristiche di gratuità ed automaticità.
8 novembre 2012