Pubblicità ingannevole delle tariffe aeree: il caso Ryanair

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Il Consiglio di Stato conferma l’ingannevolezza della campagna pubblicitaria del 2007

 

Ci siamo interessati più volte dei costi aggiuntivi addebitati illegittimamente dalle compagnie aeree in caso di pagamento con carta di credito (clicca qui ). Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare su questo tema.

Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato la campagna pubblicitaria realizzata nel 2007 da Ryanair, denominata “10 giorni di svendita totale!”, con la quale la compagnia aerea metteva in vendita 5 milioni di posti, al costo di 10 euro per la sola andata, tasse incluse.

L’Antitrust ha verificato che i 5 milioni di posti erano effettivamente disponibili; però tutti gli utenti che non erano in possesso della carta Visa elettronics dovevano pagare un supplemento di 2,50 euro, per ogni tratta e per ogni passeggero, in caso di pagamento con un’altra carta di credito, con ciò facendo cadere in inganno il cliente. L’Agcm, sulla base delle disposizioni vigenti all’epoca dei fatti 1, ha sanzionato la Peugeot con una multa di 54.100 euro, tenendo conto anche di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa società 2.

Il Tar del Lazio ha confermato il giudizio dell’Agcm sull’ingannevolezza della pubblicità, in quanto non può considerarsi opzionale il pagamento effettuato con carta di credito. Al tempo stesso, tenuto conto della limitata durata della campagna pubblicitaria e dell’importo contenuto del supplemento, la sanzione è stata ridotta a 35.000 euro 3.

Il Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi presentati sia dall’Agcm che da Ryanair, ha confermato l’ingannevolezza della campagna promozionale e la sanzione, così come rideterminata dal Tar 4.

24 settembre 2012



1 Il tetto massimo della sanzione era all’epoca fissato in 100.000 euro.
2 Cfr. il procedimento PI6023 – provvedimento n. 18396 del 2008.
3 Vedi sentenza della prima sezione n. 6916 del 2011.
4 Cfr. sentenza della sesta  sezione n. 5073 del 2012.