Pubblicità di prestiti e finanziamenti: il caso Italserfin

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Analisi delle pronunce dell’Antitrust e dei giudici amministrativi su un caso di pratica commerciale scorretta

 

Assoutenti dedica da sempre molta attenzione al fenomeno, purtroppo assai diffuso, delle pratiche scorrette nel settore dei prestiti e finanziamenti (leggi la scheda generale e guarda questo  controspot). Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci dà l’occasione di tornare su questo tema.

Nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza ha giudicato ingannevoli  i messaggi contenuti nei volantini distribuiti dalla Italserfin e dalla sig.ra D’Angelo, mediatore, contestando innanzitutto la genericità delle indicazioni sul Taeg (tasso annuo effettivo globale) applicato: “TAEG in osservanza del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sulla trasparenza delle operazioni finanziarie”; ciò non consentiva all’utente di conoscere il costo complessivo dell’operazione, inclusivo cioè degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Non veritiere appaiono poi le affermazioni sulla possibilità di ottenere “prestiti immediati” (in quanto i finanziamenti erano comunque soggetti all’approvazione di un soggetto diverso) e con “nessuna spesa di istruzione pratica” (risultano infatti applicate una serie di spese fisse per bolli, assicurazione etc).

Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 55.000 euro (dei quali 50.000 euro alla Italserfin e 5.000 euro alla sig.ra D’Angelo) 1.

Nell’aprile del 2011 il Tar del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso della Italserfin, condividendo le argomentazioni dell’Antitrust sull’ingannevolezza del messaggio, ma riducendo la sanzione a 30.000 euro per tener conto dell’interruzione tempestiva della pratica dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Antitrust e della durata limitata della pratica scorretta. Con l’occasione, il Tar ha riaffermato la competenza dell’Antitrust anche in questo specifico settore, sottolineando che i poteri di regolazione spettanti alla Banca d’Italia non impediscono all’Autorità garante della concorrenza di sanzionare comportamenti scorretti degli operatori 2.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla vicenda, ha invece ripristinato l’originaria sanzione di 50.000 euro alla  Italserfin: l’atteggiamento collaborativo tenuto dalla società nel corso del procedimento non è di per sé idoneo a ridurre la sanzione, perché la legge fa invece riferimento ad un comportamento – precedente alla contestazione da parte dell’Autorità – idoneo ad eliminare o attenuare le conseguenze della pratica scorretta3.

27 dicembre 2012



1 Vedi il provvedimento n. 20128 del 2009 (PS1786).
2 Cfr. la sentenza della prima sezione n. 3363 del 2011.
3 Vedi la sentenza n. 6638 del 2012.