Pubblicità di i contratti di affiliazione alla rete franchising di servizi postali MBE/Mail Boxes: l’Antitrust sanziona per pubblicità ingannevole Sistema Italia 93

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I messaggi pubblicitari oggetto di censura non fornivano informazioni corrette circa la reale redditività dei contratti di franchising

 Il 19 dicembre 2012 l’Autorità garante della concorrenza ha inflitto una sanzione di 80.000 euro alla società Sistema Italia 93 licenziataria esclusiva per l’Italia dei marchi “MBE/Mail Boxes Etc.”. Tale società stipula i contratti di affiliazione commerciale alla rete “MBE/Mail Boxes Etc.” operante nel campo dei servizi postali, di comunicazione e di supporto alle attività di aziende e privati 1.

In particolare l’Autorità ha censurato i messaggi pubblicitari diffusi nel periodo ottobre 2007- luglio 2012, a mezzo stampa specializzata e internet, che, con diverse formulazioni, erano volti a promuovere l’attività di franchising sotto i suddetti marchi, ritenendoli suscettibili di orientare in modo non corretto gli imprenditori potenzialmente interessati all’apertura di un punto vendita, inducendoli a scelte economicamente non consapevoli.  Nei suddetti messaggi la rete MBE/Mail Boxes Etc. veniva  presentata, infatti, come un progetto di grande successo e in piena crescita – anche attraverso dati di ordine economico – reddituale che prospettavano la redditività dell’affiliazione commerciale, in grado di fornire assistenza ai propri affiliati sia nella fase di “start-up” dell’attività che nel periodo di vigenza del contratto (formazione e addestramento iniziale, accordi quadro e agevolazioni finanziarie), nonché supporto a livello centrale e locale.

Proprio in merito alla redditività dell’affiliazione commerciale, nel corso di una meticolosa istruttoria, l’Autorità ha accertato, in primo luogo, che i messaggi promozionali non fornivano informazioni sufficienti circa l’obbligo da parte del nuovo affiliato di svolgere attività di farming, cioè  di promozione e vendita esterna a livello locale da parte del punto vendita per la ricerca di nuovi clienti. I messaggi promozionali non esplicitavano, infatti, che tale attività, oltre a costituire un’obbligazione contrattuale, sarebbe risultata comunque necessaria ai fini del raggiungimento dei livelli di redditività pubblicizzati e, pertanto, informazioni in merito avrebbero consentito una valutazione consapevole circa il possibile ottenimento di tali risultati. In secondo luogo, nei messaggi pubblicitari non veniva resa nota la circostanza che il punto vendita MBE/Mail Boxes Etc. non effettua “direttamente” le spedizioni, ma si avvale di corrieri convenzionati, con margini di guadagno da questa attività che inevitabilmente si riducono in ragione dei costi da sostenere per la fornitura e la remunerazione del servizio di spedizione da parte dei corrieri esterni. Anche in questo caso, ai fini di una consapevole valutazione circa il possibile raggiungimento dei risultati  reddituali prospettati nei messaggi, sarebbe stata  necessaria la conoscenza dell’estensione delle attività poste in capo agli affiliati.

 

Se sei interessato approfondire casi analoghi di messaggi ingannevoli riguardanti attività di franchising leggi la scheda di Assoutenti che affronta più in generale il fenomeno delle “ false” offerte di lavoro .

7 gennaio 2013



1 Cfr. provvedimento n. 24130, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 51 del 7 gennaio 2013.