Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia, Consob, Isvap e AGCM ai fini dell’applicazione del “divieto di interlocking”

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Definite le forme di collaborazione tra le Autorità per garantire il divieto di partecipazioni incrociate nei mercati del credito e finanziari

 

Il 19 giugno 2012 la Banca d’Italia, la Consob, l’Isvap e AGCM 1 hanno pubblicato sui rispettivi siti il Protocollo d’intesa per il coordinamento delle rispettive attività ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (“d.l. Salva Italia”)2.
La norma richiamata prevede il divieto di partecipazioni incrociate nei mercati del credito e finanziari. In particolare, vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287 del 1990 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
Nell’ipotesi di sussistenza di partecipazioni incrociate, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall’autorità di vigilanza di settore competente.  In sede di prima applicazione della disposizione, il termine per esercitare l’opzione è stato fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 201 del 2011.
L’intesa stipulata tra la Banca d’Italia, la Consob, l’Isvap e l’AGCM risponde alla necessità di fissare criteri e modalità di coordinamento operativo e procedurale per consentire alle diverse Autorità di vigilanza di assolvere al compito loro assegnato dalla legge, cioè di procedere alla dichiarazione di decadenza nei casi di inerzia da parte degli organi competenti degli organismi interessati. Tale coordinamento si rende in particolare necessario nei casi in cui la sussistenza di cariche incompatibili coinvolga la valutazione di almeno due delle Autorità di vigilanza interessate.
Il Protocollo, in particolare, impegna le Autorità ad uno scambio periodico dei dati sui titolari di cariche e sui funzionari di vertice, nonché sulla composizione dei gruppi e sui relativi fatturati ed ad un tempestivo scambio di informazioni e documenti, nei casi in cui una delle Autorità acquisisca notizia della eventuale sussistenza di cariche incompatibili.
E’ previsto, inoltre, che le Autorità di vigilanza sui mercati creditizi e finanziari si avvalgano della collaborazione dell’Antitrust, qualora nel corso del procedimento amministrativo di decadenza si rendano necessarie valutazioni in merito ai mercati del prodotto o geografici, ovvero alla sussistenza di posizioni di controllo. E’, altresì, previsto che, qualora le Autorità di vigilanza, nello svolgimento di un procedimento, acquisiscano documentazione su fattispecie riguardanti la sussistenza di situazioni di controllo ai sensi della legge n. 287/1990, ne informino tempestivamente l’Antitrust, trasmettendo la relativa documentazione.     
 
20 giugno 2012 



1 Vedi Bollettino AGCM n. 22 del 20 giugno 2012.
2 Convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.