Anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso nei confronti delle sanzioni decise dall’Antitrust
Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ci permette di tornare sul fenomeno delle proposte di lavoro apparentemente allettanti che, nei fatti, hanno caratteristiche molto diverse da quelle descritte nei messaggi pubblicitari: se vuoi avere qualche esempio concreto leggi questa scheda di Assoutenti.
Nel 2007, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato la campagna promozionale della società Dodotour – Evolution travel incentrata sulla ricerca di “persone ambiziose e intraprendenti per sviluppare un’attività imprenditoriale lavorando da casa con internet anche part-time nel settore dei viaggi e turismo” 1. Venivano prospettati investimenti limitati rispetto ai costi per l’apertura di un’agenzia di viaggi, l’assenza di spese fiscali, amministrative e burocratiche e un’attività di formazione e assistenza garantita dalla società, che avrebbe messo a disposizione anche la sua vasta rete di contatti.
L’Agcm ha contestato l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, volti a prospettare una opportunità di lavoro autonomo di tipo affiliativo, redditizia, con rischi contenuti e senza costi e spese fisse, mentre il supporto della società si limitava di fatto alla fornitura di servizi e strumenti software ed era improprio parlare di franchising; l’attività inoltre era caratterizzata da un’autonomia gestionale limitata, costi significativi e possibilità di guadagno difficili tenuto conto che le convenzioni vantate da Dodotour – Evolution travel non corrispondevano a quelle reali.
In conclusione, l’Antitrust ha deciso una prima sanzione di 25.000 euro, cui sono seguite altre due sanzioni per complessivi 250.000 euro in quanto la società ha reiterato – con qualche modifica – tali messaggi, anche attraverso altri siti internet, senza ottemperare all’ordine di cessazione deliberato dall’Autorità 2.
La vicenda ha avuto un seguito di fronte ai giudici amministrativi, a seguito dei numerosi ricorsi della società che sono stati respinti 3. Da ultimo, il Consiglio di Stato 4 si è pronunciato in via definitiva, ribadendo la correttezza delle valutazioni dell’Antitrust sull’ingannevolezza della citata campagna pubblicitaria.
Il 18 giugno 2013 l’Autorità ha deliberato l’apertura di un nuovo procedimento in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini i merito all’ingannevolezza dei messati riportati su alcuni siti internet (i siti www.evolutiontravel.it , www.azfranchising.it , www.franchisingcity.it e www.romaexplorer.it ) e la newsletter Easy Viaggi 5. Come sempre daremo notizia su questo sito dell’esito del procedimento. .
1 Cfr. il procedimento PI5615, provvedimento 16906 del 2007.
2 Vedi il procedimento IP29, provvedimento 18516 del 2008 ed il procedimento IP47, provvedimento 20152 del 2009.
3 Cfr. la sentenza del Tar del Lazio n. 5672 del 2009.
4 Cfr. la sentenza n. 3055 del 2012.
5 Vedi provvedimento 24415 del 2013.