Prestiti e finanziamenti: i casi della società Multifinitalia e dell’impresa individuale Incrocci

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L'Antitrust sanziona altri due piccoli operatori per pratiche scorrette nel settore dei prestiti

 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato continua a monitorare con particolare attenzione il settore dei prestiti e finanziamenti al fine di scoraggiare le pratiche scorrette, che sono purtroppo molto diffuse; tali pratiche sono spesso messe in atto da operatori di limitate dimensioni, ma non per questo sono meno pericolose: cfr. al riguardo l’articolo “Piccoli prestiti, grandi delusioni” nella rubrica “La pubblicità sotto la lente Assoutenti” (clicca qui ) ed il controspot realizzato da Assoutenti (video ).

Il 15 settembre 2010, l’Antitrust ha giudicato scorretta la pubblicità sulla concessione di finanziamenti di diverso genere (prestiti personali, mutui, cessioni del quinto), effettuata dalla  società Multifinitalia e dall’impresa individuale Incrocci, per mezzo di inserzioni su periodici locali 1.

L’Antitrust ha sottolineato che i messaggi pubblicitari non evidenziavano la natura di enti di mediazione creditizia di Multifinitalia ed Incrocci, come invece prescrive la normativa in materia: le inserzioni lasciavano intendere che i due operatori rilasciavano in prima persona i prestiti mentre la loro erogazione era in ogni caso subordinata alla valutazione di altri soggetti.

Inoltre i messaggi si limitavano ad esporre alcune ipotesi di finanziamento ma non indicavano mai il Taeg, cioè il Tasso annuale effettivo globale, non consentendo così al consumatore di conoscere con precisione il costo delle rate che dovrà pagare.

Tenuto conto della modesta rilevanza economica dei due operatori e della limitata diffusione dei messaggi pubblicitari, l’Antitrust ha applicato una sanzione di 15.000 euro alla Multifinitalia e di 10.000 euro alla Incrocci.

 

4 ottobre 2010



1 Vedi i procedimenti PS2736 – provvedimento n. 21577 e PS5477 – provvedimento n. 21570, entrambi pubblicati sul Bollettino dell’Agcm n. 36/2010.