Pratiche scorrette nel settore del turismo: il caso della società Sagittario

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Il Tar conferma la sanzione di 200.000 euro dell’Antitrust

 

Assoutenti si è più volte interessata delle pratiche scorrette messe in atto da operatori turistici, realizzando una scheda generale su questo fenomeno (leggi qui ) e dando notizia anche di altri provvedimenti adottati dall’Antitrust (per i casi delle società Columbus e Please give way clicca qui ; per il caso della Blu Holding leggi questa scheda ; per i comportamenti della Phone and go vedi qui ; per i casi delle società Expedia, eDreams, Opodo Italia e Air Italia leggi questa news).

Una sentenza del Tar ci consente di approfondire su questo tema.

Nel 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato la società Sagittario Distribuzioni con una sanzione di 200.000 euro per le offerte commerciali ed i comportamenti nel campo della vendita di pacchetti turistici e di case in multiproprietà 1. Il procedimento ha tratto origine da una serie di denunce effettuate da molte persone che avevano stipulato contratti con Sagittario.

L’Agcm ha contestato, da un lato, l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, che non chiarivano le caratteristiche delle offerte; e, dall’altro, l’aggressività nella fase post vendita, durante la quale la società richiede il pagamento di somme aggiuntive rispetto a quelle evidenziate nel contratto.

Un importante profilo riguarda le offerte di appartamenti in multiproprietà, ovvero con caratteristiche in parte diverse dalla multiproprietà, termine utilizzabile solo quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

A tal fine, l’Agcm sottolinea le misure previste dal codice del consumo a favore di coloro che vogliono acquistare un prodotto in multiproprietà. In primo luogo, il venditore deve fornire un’informazione chiara, completa e veritiera, fornendo al potenziale acquirente, sin dal primo contatto, un documento informativo nel quale siano contenute tutte le notizie utili, a partire dal costo complessivo e agli altri oneri che il compratore dovrà sostenere. Tali informazioni devono essere riportate nel contratto, unitamente alla clausola in base alla quale l’acquirente non sarà tenuto a nessun ulteriore costo o prestazione o obbligo al di là di quelli espressamente previsti nel contratto medesimo. Altre disposizioni riguardano il diritto di recesso 2.

Secondo l’Antitrust la pubblicità della Sagittario (realizzata attraverso vari mezzi: sito internet, telemarketing, opuscoli pubblicitari) non evidenziava la differenza tra i casi di vera e propria multiproprietà e quelli aventi ad oggetto il semplice pernottamento presso strutture facenti capo alla Sagittario o ad altri operatori, utilizzando a tal fine ed in modo improprio termini come “timesharing”  o “proprietà della vacanza”: alcune offerte riguardavano infatti la mera fruizione, per un certo numero di settimane, di un diritto personale di godimento di alcune strutture turistiche, soggetto ad una serie di oneri.

Inoltre la società non ha consegnato il documento richiesto dal codice del consumo e ha fornito informazioni carenti e ambigue sugli oneri a carico del contraente: a fronte di un “costo complessivo” indicato nel contratto, ulteriori voci di spesa (trattamento di mezza pensione, supplementi per alta stagione, oneri per cambio periodo, quote associative etc) erano riportate nel contratto (ma con caratteri molto piccoli) oppure in altri documenti, talora forniti al cliente dopo la firma del contratto: tutto ciò in contrasto con la normativa vigente, volta proprio ad evitare una scomposizione del prezzo in più voci e a far comprendere chiaramente al consumatore il costo effettivo dell’operazione.

 

Una recente sentenza del Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società, condannandola anche al pagamento delle spese 3. Il Tar ha condiviso le argomentazioni dell’Antitrust, mettendo in particolare rilievo i seguenti aspetti:

        il sito della Sagittario non illustra in modo chiaro tutti gli elementi utili a chi è interessato alle offerte commerciali della società, a partire dai termini “timesharing” e “proprietà della vacanza”, che non trovano riscontro nell’ordinamento italiano: d’altronde, la stessa Sagittario ha affermato di avere voluto realizzare, attraverso il sito internet, solo una sorta di “vetrina”, volta ad “agganciare” il consumatore, e non ad informarlo correttamente (come richiesto dalla legge). E’ stata utilizzata cioè una forma di comunicazione commerciale complessa ed omissiva, comprensibile solo avvalendosi di un legale;

        è ambiguo l’utilizzo nei contratti del termine “sistemazione”, che viene impiegato per giustificare al cliente – a cui era stato prospettato con enfasi un costo complessivo tutto incluso – l’esistenza di ulteriori oneri, specificati separatamente o scritti con caratteri molto piccoli, in modo da ostacolare una immediata percezione del prezzo globale ed effettivo del prodotto;

        in questo contesto l’ambiguità della condotta commerciale della Sagittario (con le successive richieste di pagamenti per le spese ulteriori) ha determinato un “indebito condizionamento” del consumatore, idoneo a limitarne in modo considerevole la libertà di scelta.

 

22 febbraio 2011 (aggiornamento 17 marzo 2011)



1 Vedi il provvedimento n. 20395 del 2009 (procedimento PS183).
2 Cfr. gli artt. 69-81 del decreto legislativo n. 206 del 2005.
3 Cfr. la sentenza n. 1590 del 2011.