Il Tar conferma la sanzione dell’Antitrust
Ci siamo interessati più volte delle pratiche scorrette messe in atto da operatori turistici: vedi la scheda generale su questo fenomeno e alcune pronunce dell’Antitrust più recenti, come quelle riguardanti Phone and go e Sagittario . Una sentenza del Tar ci consente di tornare su questo tema.
Nel 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato Alpitour ad una sanzione di 400.000 euro (ridotta a 300.000 euro per l’atteggiamento collaborativo della società) per i comportamenti segnalati da numerosi utenti ed operatori, tra il 2007 ed il 2009, in merito alla vendita di pacchetti turistici “tutto incluso”, con successiva richiesta di pagamento di una quota integrativa motivata da presunti aumenti del carburante (fuel surcharge) 1.
L’Agcm ha contestato la scarsa chiarezza nei contratti dei criteri di calcolo di tali aumenti e l’assenza di documenti atti a dimostrare all’utente la correttezza del nuovo corrispettivo richiesto: ciò in contrasto con l’art. 90 del codice del consumo, che detta condizioni molto rigorose per la deroga al principio generale di non modificazione del prezzo pattuito in sede di contratto. Tale condotta limita fortemente il potere decisionale del consumatore, il quale non ha neppure la possibilità di recedere dal contratto se la variazione non eccede il 10% dell'importo originariamente stabilito.
Una recente sentenza del Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese 2. Il giudice amministrativo sottolinea in particolare la circostanza – non contestata dalla società – che gli aumenti richiesti da Alpitour ai propri clienti sono stati di norma superiori a quelli richiesti allo stesso operatore dalle compagnie aeree.
30 luglio 2012