Importanti modifiche della giurisprudenza sulle competenze dell’AGCom e dell’Antitrust
L’Antitrust, sin dalla sua nascita, è intervenuta in moltissimi casi a sanzionare comportamenti scorretti degli operatori del settore delle telecomunicazioni: dai dati forniti dalla stessa Autorithy nelle sue relazioni annuali, emerge con chiarezza che il settore delle comunicazioni è uno di quelli su cui maggiormente si è concentrata l’azione di tutela dei consumatori: solo nel 2011, le sanzioni in questo settore sono state di 3,7 milioni di euro, pari al 23% dell’importo complessivo delle sanzioni. Come sottolineato più volte in questo sito (cfr. in particolare i numeri da 5 a 8 della Newsletter Guarda che ti riguarda ) gli orientamenti dell’Agcm hanno poi trovato ampio riscontro nei giudici amministrativi, i quali hanno ribadito in molte circostanze la competenza dell’Antitrust a verificare eventuali violazioni della normativa vigente.
Con alcune recentissime sentenze, il Consiglio di Stato ha modificato in modo radicale la precedente giurisprudenza in materia.
Partiamo dal caso di una pronuncia dell’Antitrust del 2009 nei confronti di Telecom, riguardante modalità, tempi e procedure per ottenere il rimborso del credito residuo sulle schede SIM dopo la loro disattivazione, conclusasi con una sanzione di 135.000 euro 1. In seguito all’accoglimento parziale del ricorso da parte del Tar 2, l’Agcm rideterminava la sanzione in 72.500 euro 3.
Il nuovo ricorso della Telecom è stato accolto dal Consiglio di stato 4, affermando la competenza dell’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) a verificare la correttezza o meno dei comportamenti dell’azienda sulla base innanzitutto dei principi del Codice per le comunicazioni elettroniche, dell’art. 1 del decreto legge n. 7 del 2007 (c.d. decreto legge Bersani) che prevede disposizioni specifiche per tutelare i consumatori e affida proprio all’AGCom i compiti di vigilare sul rispetto della normativa in esame, dettare la disciplina attuativa e sanzionare le aziende 5.
In base a questa nuova ricostruzione del Consiglio di Stato, esiste una normativa organica settoriale, volta a tutelare espressamente il consumatore che, ai sensi dell’art. 19 del Codice del consumo, va applicata nel caso in questione a cura dell’AGCom e non dell’Antitrust, cui rimane assegnata la competenza a verificare eventuali profili anticoncorrenziali di clausole contrattuali, che configurino abusi di posizione dominante o intese restrittive della concorrenza 6. Resta inoltre valido il principio di una attiva collaborazione tra le due Autorità, da esercitarsi attraverso segnalazioni dell’Agcm all’AGCom, ovvero tramite richieste di parere da parte di quest’ultima.
Secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, tale soluzione consente evitare possibili duplicazioni di procedimenti a carico del medesimo operatore e garantire una maggiore certezza nell’applicazione della disciplina vigente.
Medesimo esito ha avuto il ricorso di Wind nei confronti di una pronuncia del 2009 dell’Antitrust, che aveva deliberato una sanzionedi 95.000 euro sempre per problemi connessi al recupero del credito residuo in caso di carte prepagate 7. Il Tar aveva parzialmente accolto il primo ricorso con riferimento solo alla quantificazione della sanzione 8. Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa sentenza con le stesse motivazioni sopra esposte 9.
A conclusioni analoghe è giunto il Consiglio di Stato con riferimento ad un’altra pronuncia dell’Antitrust del 2009, nei confronti della stessa Telecom, che aveva ricevuto una sanzione di 500.000 euro per la variazione dei piani tariffari, effettuata tramite sms, accompagnata da annunci su alcuni quotidiani e da comunicazioni sul sito 10. Il Tar aveva respinto il primo ricorso 11. Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa sentenza, annullando le sanzioni a carico di Telecom 12 (per approfondimenti, leggi questa scheda)
Per ulteriori due casi di accoglimento dei ricorsi degli operatori telefonici vedi le sentenze riguardanti pratiche scorrette nei contratti a distanza di Telecom e Wind .
Si segnala infine che il Consiglio di Stato è giunto invece a differenti conclusioni con riferimento al caso della società Argos, sanzionata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta nella concessione di prestiti legati all’acquisto di beni di consumo. Il massimo organo amministrativo ha infatti respinto il ricorso della società che affermava l’incompetenza dell’Agcm, sostenendo che l’acquisto di prodotti finanziari rientrerebbe in materia soggetta ai soli poteri di vigilanza e sanzionatori della Banca d’Italia (per approfondimenti leggi questa scheda ).
I temi affrontati dalle sentenze sopra citate sono particolarmente importanti. Seguiremo con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza, anche per quanto riguarda i rapporti dell’Antitrust e del altre Autorità indipendenti, e le eventuali iniziative legislative in materia (leggi il comunicato stampa di Assoutenti ).
16 maggio 2012
1 Vedi provvedimento n. 20304 del 2009.
2 Cfr. sentenza n. 14857 del 2010.
3 Vedi provvedimento n. 21948 del 2010.
4 Cfr. sentenza della sezione plenaria n. 11 del 2012.
5 Vedi in particolare le delibere nn. 416/07/CONS, 353/09/CONS e le Linee guida per l’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007.
6 Cfr. a tale riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1271 del 2006.
7 Vedi provvedimento n. 20302 del 2009.
8 Cfr. sentenza n. 14856 del 2010.
9 Cfr. sentenza della sezione plenaria n. 15 del 2012.
10 Vedi provvedimento n. 19446 del 2009.
11 Cfr. sentenza n. 19892 del 2010.
12 Cfr. sentenza della sezione plenaria n. 12 del 2012.